
Con l’allegata lettera circolare, la CNCE segnala l’ordinanza n. 21362/2026, emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
La Corte d’Appello di Milano, accogliendo le ragioni di uno studio di consulenza, aveva ritenuto che, in assenza di omissioni contributive, il mero ritardo nell’invio delle comunicazioni (c.d. modelli UNIEMENS) non fosse ostativo al rilascio del DURC e al riconoscimento dei benefici contributivi spettanti all’impresa.
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha, invece, confermato l’orientamento già espresso in precedenza in materia (Cass. nn. 8078/
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