
Confermata l’ulteriore proroga, senza interruzioni dal 1° luglio 2026 e sino al prossimo 30 giugno 2029, del meccanismo dello split payment, in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore della PA e delle società da essa controllate, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario.
Il via libera definitivo è contenuto nella Decisione del Consiglio dell’Unione europea n.1728 del 10 luglio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 15 luglio 2026, che accoglie la richiesta di proroga avanzata dall’Italia, con una lettera alla Commissione europea trasmessa nel mese di ottobre 2025.
Come noto, il meccanismo dello split payment, introdotto in Italia dal 1° gennaio 2015, pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse (cfr. Art.17-ter del D.P.R. 633/1972).
In sostanza, il cedente/prestatore emette fattura nei modi ordinari, mentre la P.A. versa al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente all’Erario.
L’applicabilità dello split payment, derogando alle ordinarie regole IVA, necessita di un’espressa approvazione comunitaria, contenuta in diverse Decisioni del Consiglio, l’ultima delle quali (n.1728/2026) autorizza l’Italia a prorogare la misura dal 30 giugno 2026 al 30 giugno 2029 (cfr. anche l’originaria Decisione del Consiglio n.2017/784).
Come già anticipato dal MEF nel Comunicato Stampa del 30 giugno scorso, di cui l’ANCE ha già dato notizia, il Consiglio UE conferma che la proroga dello split payment opera a decorrere dal 1° luglio 2026, e quindi senza soluzione di continuità rispetto all’applicazione precedente del meccanismo.
La Decisione del Consiglio, oltre alla proroga della misura, allo stesso tempo pone una serie di condizioni allo Stato Italiano, che dovrebbe:
A tal fine, la medesima relazione dovrebbe includere un elenco delle misure adottate in chiave antievasione, con la relativa data di entrata in vigore.
Inoltre, il Consiglio prende atto che, seppur l’Italia si sia impegnata più volte a non chiedere all’UE il rinnovo del meccanismo, quest’ultimo viene considerato ancora una misura molto efficace di contrasto all’evasione IVA, che agisce in maniera complementare allo strumento della fatturazione elettronica obbligatoria.
In ogni caso, si ricorda che, facendo seguito all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente questo meccanismo, dal 1° luglio 2025 sono state escluse dall’ambito applicativo dello split payment le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB.
Quindi, il meccanismo della scissione dei pagamenti opera nei confronti dei seguenti soggetti:
*****
Il meccanismo dello split payment è oramai attivo in Italia dal 2015 e va perdendo quel carattere di temporaneità che aveva giustificato la deroga al regime ordinario dell’IVA concessa dall’Unione europea, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta.
L’effetto principale dello split payment è proprio quello di incidere in modo significativo sull’equilibrio finanziario delle imprese, in particolar modo di quelle che operano nel settore delle costruzioni che, nell’esercizio dell’attività ordinaria, già registrano una posizione di credito IVA rilevante (perché effettuano prestazioni con aliquota IVA ridotta al 10% mentre acquistano beni o servizi con l’aliquota IVA ordinaria del 22%).
Tale effetto risulta ancora più marcato per le imprese che eseguono lavori pubblici, nei cui confronti lo split payment determina un ulteriore accumulo di crediti IVA.
Questo incremento del credito IVA in capo alle imprese comporta una pesante perdita di liquidità, che l’ANCE ha stimato in circa 5,3 miliardi di euro l’anno, a cui si aggiungono i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriore liquidità.
Ecco perché, pur ritenendo opportuno rivedere l’applicazione del meccanismo, occorre agire per sollecitare l’impegno da parte delle istituzioni nella ricerca di meccanismi che consentano alle imprese un tempestivo rientro della liquidità.
Una soluzione potrebbe essere quella di equiparare il tasso di interesse applicato sui rimborsi del credito IVA, oggi pari al 2%, a quello praticato dal sistema bancario e creditizio per concedere i finanziamenti necessari a coprire gli effetti finanziari dello split. Resta comunque ferma la necessità di intraprendere le più opportune iniziative per accelerare i tempi dei rimborsi IVA, ovvero per prevedere l’aumento del limite annuale di compensazione dei crediti d’imposta, o ancora l’esclusione da tale limite, quantomeno per le imprese che operano prevalentemente in split payment.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.