
Prosegue l’attuazione della delega fiscale, orientata anche alla razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, con l’approvazione del d.lgs. n. 117/2026, che introduce il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi.
Il nuovo decreto legislativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio, ha carattere compilativo e raccoglie in un unico testo la vigente disciplina relativa alle imposte sui redditi e abroga contestualmente le disposizioni incompatibili o non più attuali.
In sostanza, esso raccoglie e sistematizza le disposizioni contenute nel TUIR (d.P.R. n. 917/1986) nonché quelle introdotte da successivi interventi legislativi assicurando il coordinamento formale e sostanziale della normativa vigente.
In tal senso, il nuovo testo unico non ripropone solo le disposizioni generali di cui al previgente Tuir ma raccoglie anche le disposizioni speciali, recate nei diversi riferimenti normativi che, nel corso del tempo, hanno integrato la materia delle imposte sui redditi.
Difatti, il nuovo Testo Unico è composto da 377 articoli suddivisi in quattro parti.
Mentre la parte I attiene al “Regime ordinario” – ed è dedicata alle disposizioni generali, che riproducono principalmente la struttura e le norme del previgente Tuir – la II e la III raccolgono, rispettivamente, le disposizioni speciali e la fiscalità internazionale.
Da ultimo, la IV Parte reca le “Disposizioni varie, transitorie e finali”.
Nel nuovo Testo Unico confluisce anche la disciplina dei bonus edilizi.
Oltre alla disciplina “a regime” concernente il recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis del “vecchio” TUIR, che oggi confluisce nell’art. 17 del d.lgs. n. 117/2026, all’interno del nuovo Testo Unico sono incluse anche le disposizioni concernenti le misure temporanee sulla detrazione per l’adozione di misure antisismiche (articolo 371) e per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 372), nonché le disposizioni riguardanti le misure temporanee sulle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 373).
In dettaglio:
Si ricorda, al riguardo, che, per gli anni 2025 e 2026, l’aliquota di detrazione è pari al 36% delle spese sostenute (elevata al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento), mentre per il 2027 l’aliquota è pari al 30% (elevata al 36% delle spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento).
Vengono, così, raccolte le disposizioni recate dai commi da 344 a 349 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, dall’art., 1 comma 48, della legge n. 220/2010, dai commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater, 2-quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, dell’articolo 14 del Dl n. 63/2013 nonché dall’art. 1, comma 88, della L. 208/2015.
Quanto alle aliquote di detrazione, come noto, le stesse ricalcano la disciplina prevista per la detrazione per l’adozione di misure antisismiche di cui al punto che precede.
Anche in tal caso, l’entità delle aliquote di detrazione ricalca la disciplina prevista per la detrazione per l’adozione di misure antisismiche e per l’Ecobonus.
Di seguito si segnalano brevemente alcune ulteriori misure di interesse generale, così come inserite nel testo del decreto legislativo, rinviando per una disamina più completa delle disposizioni più rilevanti per il settore delle costruzioni alla griglia di confronto allegata:
La disciplina generale – di cui all’art. 102 del “vecchio” TUIR – recante le regole generali di deducibilità del costo di acquisto dei beni strumentali, viene trasfusa nell’art. 111 del nuovo Testo Unico.
L’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto un’agevolazione temporanea per il triennio 2026-2028, cd. “nuovo iperammortamento” che prevede la maggiorazione fino al 180%, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi in chiave “5.0”, con rilevanza esclusivamente fiscale ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La disciplina dell’agevolazione temporanea è trasfusa nell’art. 364 del nuovo TUIR.
L’art. 363 del nuovo Testo Unico reca la disciplina della deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali – introdotta dall’art. 1, comma 772, legge 27 dicembre 2019, n. 160 – in forza della quale l’imposta relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa.
La disciplina della tassazione dei premi di produttività – di cui all’art.1, co.182-189, legge 208/2015 e smi – che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali sui premi di risultato, confluisce nell’art. 228 del “nuovo” TUIR.
La nuova norma reca la disciplina a regime, la quale prevede il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 10%, nel limite di 3.000 euro lordi, per i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente a 80.000 euro.
Il comma 10 della stessa norma reca la disciplina temporanea per il 2026-2027 introdotta dall’art. 1, co. 9 ss., della Legge di bilancio 199/2025 (Legge di bilancio 2026), la quale ha introdotto un’imposta sostitutiva con aliquota dell’1%, nel limite di 5.000 euro lordi, per i lavoratori del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente a 80.000 euro.
In tema di lavoro dipendente, si ricorda altresì che la Legge di bilancio 2026 ha introdotto:
La disciplina di tali imposte sostitutive non è confluita nel nuovo Testo Unico, dunque, rimangono validi i riferimenti normativi sopra citati.
Il testo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Da quel momento, le fonti che hanno disciplinato le imposte sui redditi saranno abrogate, con confluenza delle relative disposizioni nel nuovo testo unico.
Ogni nuovo articolo riporta nell’intestazione il richiamo normativo alla numerazione precedente e consente così di ricostruire l’impianto normativo facendo riferimento alle fonti “storiche”.
Con specifico riferimento al settore delle costruzioni, in una tabella riepilogativa si riporta la nuova numerazione delle disposizioni di maggiore interesse, oltre agli attuali riferimenti normativi, che saranno utilizzati fino al 31 dicembre 2026.
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