
A partire dal 16 settembre 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) dovrà essere gestito esclusivamente in formato digitale per le seguenti tipologie di rifiuto:
Di conseguenza, sono esclusi dall’obbligo dell’xFIR i rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzioni e demolizioni.
Si precisa che, laddove un’impresa iscritta al RENTRI produca sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi per i quali non è previsto l’obbligo di utilizzo del FIR digitale (es. rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione), per questi ultimi potrà continuare a utilizzare il FIR in modalità cartacea. Rimane, naturalmente, ferma la possibilità di adottare volontariamente il FIR digitale anche nei casi in cui non sussiste l’obbligo.
Si evidenzia inoltre che il DM 59/2023 ha introdotto anche l’obbligo di trasmissione dei dati contenuti nell’xFIR al RENTRI, le cui modalità sono state definite con Decreto direttoriale n. 143 del 06 novembre 2023. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti chiamati a compilare il FIR (produttore, trasportatore e destinatario) deve essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per l’annotazione sul Registro di carico e scarico di seguito riportati:
Il regime sanzionatorio per la mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti negli xFIR si applica a partire dal 15 settembre 2026.
Per approfondire gli adempimenti e le modalità operative di gestione del FIR digitale, sono disponibili sul sito Ance i webinar, la Guida e le Faq dedicate. Inoltre, sul portale istituzionale del RENTRI sono reperibili le istruzioni per la compilazione del FIR, come recentemente modificate (vedi news Ance).
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