
Si trasmette, per opportuna informativa, la lettera circolare n. 58/2026 con la quale la CNCE ha segnalato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6874 del 14 settembre 2026, che ha confermato il principio enunciato dal TAR del Lazio, con la sentenza n. 5361/2026 (cfr. Circolare CNCE n. 17/2026 commentata con nota Ance del 14 aprile 2026).
In particolare, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi in merito al principio di equivalenza delle tutele economiche tra CCNL e del “superminimo”, anche quello non riassorbibile.
La pronuncia oggetto di analisi riguarda una procedura di gara in cui l’azienda aggiudicataria ha indicato un CCNL diverso (CCNL Metalmeccani
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