In relazione all`iter del secondo Schema di decreto legislativo recante “Ulteriori modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia ambientale””, all`esame delle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e Ambiente del Senato per il definitivo parere, l`ANCE è tornata ad evidenziare, negli ambiti parlamentari competenti, le proprie osservazioni e proposte in merito ai contenuti del provvedimento.
L`Associazione, in particolare, si è soffermata sull`art. 186 del Codice, relativo alle terre e rocce da scavo ed ha segnalato, al riguardo, due problemi: lo stoccaggio del materiale come non rifiuto in attesa del reimpiego e la possibilità di variare le modalità di reimpiego del materiale rispetto alla destinazione indicata in origine.
In relazione allo stoccaggio del materiale come non rifiuto l`ANCE ha rilevato che il testo del Governo autorizza lo stesso a condizione che vi sia certezza del riutilizzo, per un periodo massimo di un anno.
Nel caso di opere non sottoposte a valutazione di impatto ambientale i tempi dell`eventuale deposito in attesa di riutilizzo, che non possono superare un anno, sono tassativi e non tengono in considerazione le esigenze correnti dell`attività di costruzione che spesso richiedono l`utilizzo del materiale prodotto anche all`interno dello stesso cantiere in un arco temporale più lungo.
Ha sottolineato, quindi, la necessità di prevedere, in via preferenziale, un termine di reimpiego più lungo (almeno tre anni) e, in via subordinata, prevedere la possibilità di reimpiego del materiale sul luogo di produzione entro il termine di validità del titolo abilitativo o del termine contrattuale per l`esecuzione dell`opera pubblica che lo ha prodotto.
Riguardo, invece, alle opere soggette a valutazione di impatto ambientale e al termine di riutilizzo, previsto nel testo, per le quali non può superare, di norma, un anno, l`Associazione ha evidenziato l`insufficienza del suddetto termine e la necessità del suo collegamento alle decisioni assunte nell`ambito della valutazione di impatto ambientale.
In merito alla variazione della destinazione del materiale, l`ANCE ha fatto presente che occorre prevedere, nel rispetto dei principi di tracciabilità e certezza del riutilizzo, la possibilità di modificare le destinazioni originariamente indicate, in quanto tra il momento in cui si formula la proposta di riutilizzo, cioè la richiesta del titolo abilitativo o VIA, e quello in cui si produce il materiale, trascorre un lasso di tempo non indifferente e, quindi, vi può essere la necessità di modificare, o meglio, di integrare l`originaria proposta.
L`Associazione ha sottolineato che l`esclusione relativa ai materiali vegetali, alle terre e al pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui, dovrebbe essere integrata, alle medesime condizioni, anche con il materiale derivante dalla manutenzione di bacini idrici e fluviali, qualificandolo, eventualmente, come sottoprodotto.
Il materiale ricavato in questo modo, laddove fosse assimilabile a quello estratto da cave fluviali/lacuali, potrebbe essere scomputato, infatti, dal corrispettivo dell`appalto e far conseguire un risparmio economico alla pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda il trasporto di rifiuti propri, previsto dall`art. 212 del Codice, l`ANCE si è soffermata sulla norma dello Schema che dispone la validità e l`efficacia della iscrizione delle imprese nell`apposita sezione dell`Albo dei gestori ambientali, effettuata entro il 30 giugno 2007, rilevando che il suddetto limite temporale non può essere condiviso, considerata la data di entrata in vigore del decreto correttivo, ossia all`inizio del 2008, con una sfasatura, quindi, di circa sei mesi rispetto al termine indicato. Questo, infatti, comporterebbe che i soggetti che hanno ottenuto il rilascio dell`iscrizione in questo periodo si vedrebbero costretti a ripresentare le domande con tutti i relativi oneri, non solo amministrativi ma anche economici.
Per i suddetti motivi, l`Associazione ha, quindi, evidenziato la necessità di sostituire il termine del 30 giugno 2007 con quello della data di entrata in vigore del decreto correttivo o, comunque, quello del 31 dicembre 2007.
L`ANCE ha sottolineato, infine, l`opportunità di riesaminare la disciplina per i piccoli cantieri alla luce delle modifiche apportate in materia di terre e rocce da scavo considerato che il decreto interministeriale per la gestione dei materiali derivanti dall`attività degli stessi, che è stato sospeso dall`Avviso del Ministero dell`Ambiente.
Si vedano precedenti del 14 giugno 2007 e del 17 ottobre 2007.