Con il Decreto del 22 febbraio 2006, del Ministero dell`Interno, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 2/3/06, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l`esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali e/o artigianali.
Le norme contenute nei Titoli II e III dell`allegato al decreto si applicano agli edifici e/o locali destinati:
- ad uffici di nuova costruzione;
- agli edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione;
- agli edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto (1 aprile 2006) in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche sostanziali.
Si segnala che per edifici di nuova costruzione si intendono quegli edifici per i quali il titolo abilitativo sia stato richiesto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.
Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino interventi di ristrutturazione edilizia secondo la definizione riportata all`art. 3 (L), comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati in locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.
Gli edifici e/o locali destinati ad uffici esistenti non ricompresi nella casistica di cui al punto precedente, per i quali è richiesto il certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell`interno 16 febbraio 1982, attività n. 89, “aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti””, compresi quelli in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità rilasciato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo IV dell`allegato al decreto entro cinque anni dall`entrata in vigore dello stesso.
Agli uffici esistenti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi, non è richiesto alcun adeguamento qualora:
- siano in possesso di certificato di prevenzione incendi;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Per gli edifici e/o locali destinati ad uffici fino a 500 addetti che hanno caratteristiche tali da non consentire l`integrale osservanza delle disposizioni di cui all`allegato al decreto, gli interessati possono presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda motivata per l`ottenimento della deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
Il Comando esamina la richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza è rimessa alla diretta responsabilità del titolare dell`attività.