Non è tassativa l`elencazione contenuta nell`art. 6 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) relativa agli interventi che possono essere eseguiti senza il previo conseguimento di un titolo abilitativo edilizio.
Lo conferma il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) che riordina la disciplina sull`installazione e l`esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti (GPL). Al fine di semplificare la materia, infatti, è considerata attività edilizia libera l`installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc (art. 17).
Del resto, anche a livello regionale si sono registrati ampliamenti di questa categoria: in Lombardia fra gli interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo vi sono anche le strutture temporanee di cantiere (L.R. 12/2005), mentre la L.R. Umbria 1/2004 ha ricompreso nell`attività edilizia libera, tra l`altro, alcune opere pertinenziali e gli interventi all`interno delle unità immobiliari concernenti l`eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici.