L`abolizione del vincolo pertinenziale dei parcheggi, sancito dalla recente, L. 246/2005 vale solo per le costruzioni non ancora realizzate o per quelle già edificate per le quali non siano iniziate le vendite delle unità immobiliari. Lo afferma la Cassazione commentando per la prima volta la nuova normativa
Con la sentenza 4264 del 24/2//2006 la seconda Sezione civile della Corte di Cassazione si pronuncia per la prima volta sulla nuova disciplina dei parcheggi pertinenziali introdotta dall`articolo 12, co. 9 della Legge 246/2005 (Legge di semplificazione 2005) che, modificando l`articolo 41 sexies della Legge 1150/1942, ha eliminato il vincolo di pertinenza gravante sugli spazi adibiti a parcheggio realizzati nelle nuove costruzioni a favore dei proprietari delle relative unità immobiliari.
Con la modifica legislativa è stata quindi ammessa, a decorrere dal 16 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della Legge 246/2005) la possibilità, prima non possibile, di trasferire liberamente i posti auto senza l`obbligo di mantenerne il diritto d`uso in favore dei titolari delle unità abitative.
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