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Le istruzioni operative in ordine all’applicazione dello sconto dell’11,50%, riconosciuto in favore dei datori di lavoro delle imprese edili per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2009 – Autoliquidazione 2009/2010

16 Dicembre 2009
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Con la nota n. 10792 del 16 dicembre 2009, l’Inail ha fornito le istruzioni operative in ordine all’applicazione dello sconto dell’11,50%, riconosciuto in favore dei datori di lavoro delle imprese edili per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

In particolare, ricorda l’allegata nota, l’agevolazione spetta ai datori di lavoro che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza stessa.

Per dimostrare l’assenza di tali condanne, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede Inail competente territorialmente, entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione, 16 febbraio 2010, l’apposita autocertificazione, allegata alla nota in commento, così come previsto dall’art. 36 bis della L. n. 248/06.

In merito, si ricorda che il D.M. 24 ottobre 2007, ai fini della fruizione dei benefici contributivi, tra cui lo sconto in parola, ha previsto che i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva da parte di Inail, Inps e Cassa Edile, devono applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali e inoltre devono autocertificare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del richiamato decreto, oppure il decorso del periodo indicato nello stesso allegato relativo a ciascun illecito. Per maggiori dettagli circa i suddetti requisiti, la nota Inail fa esplicito rinvio alle circolari ministeriali n. 5/08, 34/08, 10/09 e 6675/09 nonchè alle proprie note nn. 7/08 e 79/08.

Per ciò che concerne gli adempimenti datoriali, i datori di lavoro che per la prima volta richiedono l’applicazione del beneficio sono tenuti, altresì, a presentare entro il 16 febbraio 2010, per via telematica o in formato cartaceo, il modello di autocertificazione, reperibile sul portale del Ministero del Lavoro, alla Direzione Provinciale del Lavoro. Tale modulo, come precedentemente rilevato attesta l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dello sconto in parola e quindi abbia già presentato alla DPL il suddetto modulo, tale adempimento non dovrà essere ripetuto, a meno che non siano intervenute modifiche rispetto alle precedenti dichiarazioni.

Si ricorda, infine, che lo sconto dovrà essere applicato ai relativi premi e fruito solo in regolazione dell’anno 2009.

2528-Nota Inail n. 10792-09.pdfApri
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