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Fornite dall'Inps le istruzioni per effettuare le operazioni di conguaglio relative all'anno 2009

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Conguaglio di fine anno 2009 dei contributi previdenziali e assistenziali

26 Gennaio 2010
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Le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi all’anno 2009 potranno essere effettuate, oltre che con le consuete denuncie del mese di dicembre 2009 e gennaio 2010, con scadenza rispettivamente 18 gennaio e 16 febbraio p.v., anche con la denuncia di febbraio 2010, da presentare entro il 16 marzo 2010, senza ulteriori aggravi di oneri accessori.

L’ulteriore proroga è collegata alle operazioni di fine anno che riguardano anche il Tfr destinato al fondo di Tesoreria e le misure compensative.

Le modalità operative e le istruzioni emanate dall’Inps sono racchiuse nell’allegata circolare n. 7 del 15 gennaio scorso; ciò premesso, qui di seguito vengono trattati i principali elementi che possono formare oggetto di conguaglio.

Elementi variabili della retribuzione
L’elenco degli eventi o degli elementi riportati nella nota in oggetto che nel corso del mese comportino variazioni nella retribuzione imponibile, comprende anche i ratei di retribuzione del mese precedente, successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta la medesima assunzione.

Al riguardo, si evidenzia che per i mesi da gennaio a novembre non è necessario operare alcuna variazione, mentre per i ratei riferiti al mese di dicembre 2009 e corrisposti a gennaio 2010 occorre evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS, valorizzando l’elemento “VarRetributive” di “DenunciaIndividuale”, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli imponibili negativi con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Ad ogni modo, l’Inps conferma che la sistemazione degli elementi variabili della retribuzione deve avvenire entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

Massimale ex art. 2, co. 18 della L. n. 335/95
Il massimale annuo ai fini pensionistici e contributivi, ex art. 2, co. 18, della L. n. 335/95, si applica agli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva e a coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Il massimale riferito all’anno 2009 è pari ad € 91.507,00 e trova applicazione per l’aliquota di contribuzione IVS, comprensiva dell’ulteriore aliquota dell’1% dovuta sulle retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, fosse stato versato il contributo IVS sulla parte eccedente il massimale, si potrà procedere al recupero del contributo versato, seguendo le modalità riportate nella nota in oggetto, diversificate a seconda che si tratti della gestione del massimale ex lege n. 335/95 fino al periodo “dicembre 2009”, con la compilazione DM 10 ed EMens, oppure della gestione del massimale ex lege n. 335/95 dal periodo “gennaio 2010”, con la compilazione del flusso Uniemens.

Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della L. n. 439/92)
Anche le operazioni di conguaglio relative al contributo aggiuntivo IVS dell’1%, a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2009 corrisponde ad € 42.069,00 e ad € 3.506,00 mensili, possono essere effettuate seguendo le diverse modalità indicate dall’Inps, a seconda che si tratti della gestione del contributo aggiuntivo fino al periodo “dicembre 2009”, o dal periodo “gennaio 2010”.

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
Richiamata la risposta ad istanza di Interpello del Ministero del Lavoro, l’Inps conferma che le quattro settimane di ferie considerate dal legislatore non possono essere oggetto di indennità sostitutiva ed elenca i singoli casi ove è ammessa la monetizzazione.
L’Inps ricorda inoltre che, nel caso in cui non fossero godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, o nel diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva le ferie possono essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta.
L’Inps ha inoltre sintetizzato gli aspetti relativi agli adempimenti contributivi per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva di ferie.

In particolare, in presenza di una previsione legale o contrattuale collettiva che stabilisce il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligo contributivo coincide necessariamente con il suddetto termine legale o contrattuale, ossia il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie o con il più ampio termine contrattuale.

I datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto, per il divieto ex art. 10, co. 2 del D.Lgs. n. 66/03.

L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie.

Nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un momento successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno al quale era stato imputato.

Per ciò che attiene alle modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute fino al periodo “dicembre 2009” e dal periodo “gennaio 2010”, utilizzando rispettivamente il DM 10 e il flusso UNIEMENS, si fa esplicito rinvio alla nota Inps in parola.

Fringe benefit (art. 51, co. 3 del TUIR)
Il limite di € 258,23 nel periodo di imposta non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, co. 3, del D.Lgs n. 314/97, nel caso dei fringe benefit, ossia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti. Diversamente, se il valore superasse il limite di € 258,23, il datore di lavoro dovrà provvedere, in sede di conguaglio, ad assoggettare a contribuzione l’intero valore e non solo la quota eccedente.

Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, co. 4 lett. a) del TUIR)
Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura di proprietà del datore e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, il calcolo si effettua sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto, riferendone una parte all’uso privato. Tale parte, che costituisce il fringe benefit, è prevista nella misura percentuale del 30% della percorrenza annua totale dell’anno.

Prestiti ai dipendenti (art. 51, co. 4, lett. b) del TUIR)
Quanto ai prestiti in favore dei dipendenti, il valore da considerare, ai fini della determinazione della quota imponibile, è il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Il tasso ufficiale di riferimento vigente al 31 dicembre 2009 è pari all’1% .

Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
L’Istituto previdenziale, richiamando la precedente nota Inps n. 70/07, relativa alla funzionalità e alle istruzioni operative per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, ha ricordato che il versamento delle quote di TFR deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro.

In merito, vengono fornite alle imprese alcune indicazione operative, a cui si fa esplicito rimando per una maggiore conoscenza, relativamente alla sistemazione e alla regolarizzazione delle somme versate in eccedenza o in misura inferire al Fondo di Tesoreria fino al periodo dicembre 2009.

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
Si rileva che le quote annuali di TFR, ad eccezione di quelle maturate nel corso dell’anno, devono essere maggiorate, al 31 dicembre di ciascun anno, della misura fissa pari all’1,5% e di quella variabile pari al 75% di quella riferita all’indice Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Analogamente, la quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutata alla fine di ciascun anno, oppure alla data di cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che detta rivalutazione resta a carico del Fondo medesimo.

L’Inps, nella parte conclusiva della circolare in oggetto, fornisce le indicazioni operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria dal periodo “gennaio 2010” sul flusso Uniemens, secondo specifiche modalità, a cui si fa esplicito rinvio, nonché le modalità di esposizione sul citato flusso Uniemens per il recupero del contributo di solidarietà del 10% su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per finalità di previdenza complementare.

Da ultimo, si segnala che l’Istituto previdenziale, in considerazione delle variazioni intervenute nell’anno 2009 in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in favore del personale dipendente, fornisce le tabelle aggiornate relative alle aliquote contributive riferite alle diverse tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti, tra cui quelle appartenenti al settore industria edile, di cui si allega copia.

2556-Circolare Inps n. 7-10.pdfApri
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