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Con la conversione in legge del D.L. n. 173/2006 è stata disposta la sospensione fino al 31 gennaio 2007 di alcune norme del Codice degli appalti

Archivio, Opere pubbliche

Approvata dal Parlamento la parziale sospensione del Codice degli appalti

12 Luglio 2006
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L`Aula della Camera ha definitivamente approvato il Decreto Legge 12 maggio 2006, n. 173 recante “proroga di termini per l`emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l`esercizio di deleghe legislative ed in materia di istruzione””.

Il provvedimento, che dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, all`art. 1 octies (in allegato), oltre a prevedere alcune modifiche al Codice degli appalti (Decreto Legislativo n. 163/06), dispone anche la sospensione di alcuni punti del Codice stesso che, ad avviso del legislatore meritano una rivisitazione.
In particolare, viene rinviata l`entrata in vigore, al 1° febbraio 2007, dei seguenti istituti:
a) centrali di committenza e dialogo competitivo, sia nei settori ordinari che speciali (artt. 33, 58);
b) accordi quadro, limitatamente ai settori ordinari (art. 59);
c) avvalimento, sia nei settori ordinari che speciali, ma limitatamente al comma 10 dell`art. 49;
d) procedure negoziate, relative soltanto ai settori ordinari(artt. 56; 57);
e) appalto integrato, nelle due forme previste dall`art. 53, comma 2, lettere b) e c), limitatamente ai settori ordinari. Viene peraltro sospeso anche il comma 3 dell`art. 53, che impone alle imprese, allorchè partecipino a gare richiedenti da parte loro attività di progettazione, di associare in raggruppamento o comunque, di avvalersi di progettisti in possesso dei requisiti richiesti nel bando.
Per quanto concerne i suddetti punti va evidenziato che l`Ance condivide il rinvio di taluni istituti in quanto alcuni di questi (centrali di committenza, dialogo competitivo, accordi quadro) hanno una rilevanza marginale e, comunque, si ritiene necessitino di un più ampio periodo di riflessioni prima della loro piena operatività.
Per altri (avvalimento, appalto integrato) il parziale o totale rinvio va ritenuto positivo.
In tema di avvalimento, la revisione del predetto comma 10 potrebbe, infatti, costitutire l`occasione per consentire una integrazione legislativa nel senso che la solidarietà sia disciplinata in modo da ammettere l`adempimento della prestazione principale anche da parte dell`impresa ausiliaria.
Circa, poi, la prima ipotesi di appalto integrato (art. 53, comma 2, lett. “b“), che il Decreto Legilslativo n. 163/06, aveva liberalizzato, in linea di massima non si è contrari alla sua momentanea sospensione se questa servirà ad una revisione della normativa volta a restringere l`ambito della sua operatività ad ipotesi particolari, ma non eccessivamente restrittive.
Per quanto concerne la seconda ipotesi di appalto integrato (art. 53, comma 2, lett. “c“) si ritiene che si tratti di un istituto la cui normativa non avrebbe dovuto essere sospesa.
è questa, infatti, una procedura nella quale, in sede di gara, vengono messe a confronto le progettazioni definitive elaborate dai concorrenti che, pertanto, può risultare di grande utilità per le amministrazioni allorchè queste ritengano di avvalersi dell`apporto progettuale delle imprese.
Relativamente alle procedure negoziate, la scelta fatta nel Codice degli appalti di recepire pedissequamente le direttive comunitarie non può che essere condivisa, mentre suscita perplessità la sua sospensione. La normativa comunitaria, infatti, non è certo permissiva, ma condiziona la legittimità del ricorso alla procedura negoziata alla presenza di specifiche, comprovate condizioni. Alterarne sostanzialmente la portata o, addirittura, sopprimerla determinerebbe di conseguenza una significativa disparità di trattamento tra le imprese operanti in Italia e quelle operanti negli altri paesi dell`Unione europea.
è, perciò, auspicabile che al termine del periodo di sospensione il Governo reintroduca la normativa comunitaria (artt. 30 e 31 della Direttiva n. 18/04), eventualmente stabilendo ulteriori e più rigorose condizioni per l`attuazione delle procedure negoziali.
Si precisa, infine che nel periodo transitorio, compreso fra la data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 173/06 ed il 31 gennaio 2007, durante il quale sono sospese le citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 163/06, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni contenute nella Legge Merloni. Invece, nel periodo in cui il Codice ha avuto piena operatività, vale a dire tra il 1° luglio 2006 e la data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 173/06, le norme del Codice sospese trovano piena applicazione relativamente ai bandi o agli avvisi di gara pubblicati in tale periodo ovvero, nel caso di contratti senza pubblicazioni di bandi di gara relativamente alle procedure i cui inviti sono stati invitati in detto arco di tempo.
Infine, si fa presente che l`art.1 octies in argomento, al comma 1, lett. a) abroga (è da ritenere in modo definitivo) la disposizione di cui all`art. 177, comma 4, lett. f). Quest`ultima concerne le procedure di affidamento delle opere della c.d. Legge Obiettivo e prevede, tra i vari elementi di valutazione del criterio dell`offerta economicamente più vantaggiosa, l`elemento consistente nella maggiore quantità di lavori che il contraente generale affida ad imprese terze nominate in sede di offerta.
Tale abrogazione suscita qualche perplessità perchè, di fatto, disincentiva i contraenti generali ad affidare lavori a terzi con possibile nocumento per le piccole e medie imprenditorie locali.
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