A quasi dodici anni dal compimento di un`opera può una pubblica amministrazione chiedere all`appaltatore che l`ha realizzata il risarcimento dei danni per gravi difetti di costruzione?
In base a quanto stabilito dall`articolo 1669 cod. civ. si è del parere che un pubblico committente non possa far valere la responsabilità del costruttore ai sensi della citata disposizione civilistica , dal momento che è trascorso un periodo di tempo, dal compimento dell`opera, superiore ai dieci anni previsti dal legislatore.
Infatti, il richiamato art. 1669 stabilisce che, quando di tratti di edificio o altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l`opera rovini in tutto o in parte, ovvero presenti gravi difetti costruttivi, l`appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa (gli eventuali acquirenti), purchè sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta del difetto costruttivo.
Come si vede la legge limita espressamente la responsabilità (e quindi l`obbligo di risarcire i danni) del costruttore ai dieci anni successivi all`ultimazione dell`opera.
Poichè nel caso in esame, sono trascorsi 12 anni dall`ultimazione e collaudo dell`opera, la pubblica amministrazione non può più chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell`articolo 1669 cod. civ.
Anche la giurisprudenza della Cassazione si esprime in tal senso, laddove (Cass. Sez. II 22-8-2003, n. 12386) afferma che il termine di un anno per la denuncia dei difetti decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito la conoscenza dell`effettiva gravità dei difetti stessi, purchè gli episodi rivelatori di tale gravità si siano manifestati nel decennio dal compimento dell`opera.
In conclusione, si ritiene che l`impresa appaltatrice possa opporre alla contestazione della pubblica amministrazione la cessazione della propria responsabilità per avvenuto superamento del periodo di durata della stessa previsto dalla norma di legge.