L’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva dell’11,50%, prevista per il settore edile, introdotta dall’art. 29, co. 2 della L. n. 341/95.
Con la circolare in oggetto, di cui si allega copia, l’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva dell’11,50%, prevista per il settore edile, introdotta dall’art. 29, co. 2 della L. n. 341/95 e modificata dall’art. 1, co. 51 della L. n. 247/07.
Con riferimento al solo anno 2009, il D.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre scorso, ha confermato che la misura della riduzione è pari all`11,50%.
Relativamente al procedimento per determinare la riduzione, si ricorda che le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2009.
Tra le caratteristiche principali del beneficio, è altresì opportuno ricordare che la riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009 e non può essere calcolata sulla contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall’art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria, nonché al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all’impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20% (al riguardo si veda la comunicazione Ance del 5 novembre 2008).
La riduzione, inoltre, non spetta per i lavoratori per i quali è possibile usufruire di specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilità o contratti di inserimento o reinserimento.
Con l’entrata in vigore dell’art. 36 bis della L. n. 248/06 sono state introdotte alcune ulteriori novità che prevedono, in particolare, che i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio del Durc ed, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Tale specifica previsione si affianca a quella richiamata dall’art. 1, co. 1175 della L. n. 296/06, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonché il possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc.
Al fine di dimostrare l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc anche da parte delle Casse Edili, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare, alla sede Inps competente territorialmente, l’allegato modello di autodichiarazione di responsabilità.
Essendo tale dichiarazione vincolante a tali fini, qualora venisse ravvisata la non veridicità dei contenuti della dichiarazione stessa, le somme fruite indebitamente saranno recuperate dall’Istituto.
Relativamente alle modalità operative, si segnala che i datori di lavoro calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro D del DM 10, utilizzando il codice L 206.
Diversamente, i datori di lavoro determineranno l’ammontare complessivo della riduzione spettante per i periodi pregressi, ma non anteriori al mese di gennaio 2009, e lo indicheranno con le modalità di cui sopra, ma utilizzando il codice L. 207.
Si ricorda, infine, che chi avesse operato la riduzione contributiva per periodi di paga pregressi utilizzando il codice L206, non dovrà effettuare alcun adempimento in riferimento a detti periodi.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.