Il Ministero del lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito alla decorrenza e all’esatta applicazione dei nuovi importi relativi al contributo esonerativo di cui all’art. 5
Il Ministero del Lavoro, con una nota dell’8 aprile scorso, ha fornito alcune precisazioni, su espressa richiesta della Confindustria, in merito alla decorrenza e all’esatta applicazione dei nuovi importi relativi al contributo esonerativo di cui all’art. 5 – comma 3 della L. n. 68/1999, di cui alla precedente comunicazione del 7 febbraio scorso.
In tale occasione, infatti, l’Ance aveva comunicato il nuovo importo del contributo dovuto da tutti i datori di lavoro ammessi all’istituto dell’esonero parziale in base al disposto legislativo, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per ciascun lavoratore disabile non assunto, fissato, alla luce di nuovi criteri di calcolo, in € 30,64.
Con la nota di cui all’oggetto il dicastero ha specificato che tale ultimo importo deve essere applicato ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che facciano richiesta di essere ammessi all’esonero parziale ai sensi della L. n. 68/1999 a far data dalla data di entrata in vigore del decreto di cui sopra (19 febbraio2008). Per tutti coloro, pertanto, che già si avvalevano dell’istituto, il contributo non subirà alcun aumento, rimanendo fissato ad € 12,91.
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