Le ultime indicazioni diffuse dall’Inail sull’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni del 15 maggio e del 16 maggio scorso per fornire le ultime indicazioni diffuse dall’Inail sull’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, di cui all’art. 18, co. 1 lett. r), del D.Lgs. n. 81/08.
In particolare l’Istituto assistenziale, sulla scorta della nota ministeriale n. 6587/08, di cui si produce copia, con l’allegata circolare n. 4404 del 22 maggio scorso, ha evidenziato che la comunicazione ai fini statistici e informativi dei dati infortunistici che implichino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento è legata al funzionamento del Sistema Informativo nazionale per la prevenzione, di cui all’art. 8 del T.U. sulla sicurezza.
Per tale motivo, si legge nella nota, la comunicazione in parola sarà operativa solo dopo aver definito le regole di funzionamento del SINP, tramite un apposito decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro 180 giorni successivi a quello dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08.
Restano fermi, ha confermato l’Inail, gli obblighi relativi alla tenuta del registro infortuni di cui all’art. 53 de D.P.R. n. 1124/65.
Si comunica che l`Inail ha predisposto un apposito modulo per effettuare la comunicazione, ai fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano un`assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell`infortunio
Con riferimento alla precedente comunicazione del 15 maggio scorso, si comunica che l`Inail ha predisposto un apposito modulo, che si allega per conoscenza, per effettuare la comunicazione, ai fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano un`assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell`infortunio.
Tale adempimento, previsto dall`art. 18, co. 1, lett. r), del D. Lgs. 8 aprile 2008, n. 81, deve essere effettuato a mezzo fax, o per posta ordinaria.
Si informa, altresì, che alle Sedi INAIL competenti, possono essere inviate anche comunicazioni diverse dal modulo in oggetto, a patto che sia riportata la dicitura: “Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi – Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) – T.U. Sicurezza””.
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