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Prime indicazioni operative del Ministero del lavoro e dell'Inps in merito all'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni faticose e pesanti

12 Settembre 2011
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Si fa seguito alla precedente comunicazione di giugno scorso, per segnalare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 22/11 in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al D.Lgs. n. 67/2011, ha fornito le prime indicazioni operative in merito.

In attesa che vengano fornite le definitive modalità di attuazione della disciplina che, si ricorda, sono rimesse ad un apposito Decreto ministeriale in corso di perfezionamento, il Ministero ha ritenuto opportuno diramare la circolare in oggetto, riferita, in particolar modo, ai lavoratori che saranno prossimi a trasmettere la domanda di accesso al beneficio entro il 30 settembre 2011, in quanto hanno “già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011”.

Qualora il diritto alla pensione maturi a partire dal 01 gennaio 2012, la domanda va presentata entro il primo marzo dell’anno di maturazione dei requisiti.

Nel caso in cui la domanda venga presentata tardivamente, il lavoratore potrà accedere comunque al beneficio, ma il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico verrà differito:
• di un mese se il ritardo della presentazione è pari o inferiore a un mese;
• di due mesi per un ritardo superiore a 1 mese ma inferiore a 2;
• di tre mesi per un ritardo della presentazione superiore a tre mesi.

Ai fini della procedibilità dell’istanza, la domanda, che deve essere presentata alla sede territoriale competente dell’Ente previdenziale presso il quale è iscritto il lavoratore, deve indicare la volontà di avvalersi del beneficio di cui al D.Lgs. n. 67/2011 e specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative che ne danno diritto.

Alla domanda, inoltre, deve essere allegata, pena improcedibilità, tutta la documentazione minima necessaria, all’accertamento dei requisiti, di cui all’allegata tabella A.

Tale tabella, in relazione alla tipologia di attività di cui all’art. 1, co 1, lett. da a) a d) del D.Lgs. n. 67/11, non impone la consegna di tutta la documentazione; infatti, in talune ipotesi sarà sufficiente produrre almeno uno di tali documenti, mentre in alcuni casi sarà necessario produrre la documentazione indicata in via alternativa e cioè equipollente, come ad es. il LUL o la Comunicazione al Centro per l’impiego.

Il datore di lavoro, sempre ai fini della procedibilità dell’istanza, è tenuto a fornire, nei limiti degli obblighi di tenuta, la documentazione in copia entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore. A tal proposito, il Dicastero esclude qualsiasi ipotesi di autocertificazione e di dichiarazione “ora per allora”, ritenendo utile esclusivamente la documentazione rispetto alla quale sia accertabile il momento di formazione della stessa, ossia quella accertata attraverso protocolli aziendali a numerazione progressiva o il riscontro di comunicazioni inoltrate alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi quali organizzazioni datoriali o sindacali.

Relativamente all’istruttoria della domanda, il Ministero ricorda che l’Ente previdenziale competente provvederà a comunicare l’esito della stessa sia al lavoratore sia al datore di lavoro, nel caso in cui quest’ultimo sia ancora operativo.

Con riferimento alle istanze già presentate a decorrere dal 26 maggio 2011, sono considerate valide a tutti gli effetti, salvo, se carenti dal punto di vista documentale, essere integrate entro il 30 settembre p.v..

Per completezza, si allega alla presente il messaggio Inps n. 16762/11, con relativi allegati, che riprende le indicazioni fornite dalla circolare n. 22/11 del Ministero del Lavoro e che detta le indicazioni per la presentazione delle domande di accesso al beneficio pensionistico.

In particolare, i lavoratori iscritti all’Inps devono presentare la domanda, anche tramite Patronati riconosciuti dalla legge, utilizzando l’apposito modello AP 45, disponibile sul portale informatico dell’Istituto nella sezione moduli.

Secondo quanto chiarito dall’Inps, la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67/11 e che raggiungano il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

Le domande presentate anteriormente al 25 agosto 2011, ossia precedentemente alla pubblicazione del messaggio Inps in oggetto, sono anch’esse da ritenersi utilmente presentate.

Per quanto non espressamente riportato nella presente nota, si fa esplicito rinvio alle circolari allegati.

3974-Messaggio Inps n. 16762-11.pdfApri

3974-circolare Ministero del lavoro n. 22-11.pdfApri
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