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Sul supplemento ordinario n.138 del 16 giugno 2001 della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 recante "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Il provvedimento, che inter

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Decreto ministeriale impianti produttivi a rischio – prescrizioni urbanistiche

6 Luglio 2001
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Con la presente Vi informiamo che sul supplemento ordinario n. 138 del 16 giugno 2001 della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001 recante “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.

Il provvedimento, che interessa quelle aree nelle quali sono esercitate attività produttive a rischio di incidente rilevante (ad esempio industria chimica, petrolifera, siderurgica ecc.) ha importanti riflessi per l’attività edile relativa sia agli stabilimenti industriali (anche solo depositi) che a quella sulle aree circostanti ai medesimi stabilimenti. Ciò con riferimento sia a quanto previsto negli strumenti urbanistica vigenti, sia alla necessità di adeguare quelli vigenti ai nuovi criteri indicati nel Decreto, sia all’osservanza dei criteri contenuti nel D.M. 9 maggio 2001 nella formazione dei nuovi strumenti.

L’ANCE, anche nell’ambito dell’azione svolta da Confindustria, ha formulato osservazioni alle varie stesure preliminari del provvedimento. Alcune di esse sono state recepite ed in particolare quelle relative alla possibilità di promuovere programmi integrati di intervento che potranno prevedere, tra l’altro, modalità di trasferimento dei diritti edificatori in aree contigue ovvero indicate in altre aree del territorio comunale (vedi art. 4 n. 5 e Allegato punto 4).

Nel merito dei contenuti richiamiamo l’attenzione sui seguenti aspetti:

Entrata in vigore

IL 9 agosto 2001 e cioè tre mesi dall’adozione del Decreto 9 maggio 2001 come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 (il Decreto ministeriale è stato emanato con oltre un anno di ritardo rispetto al termine di 6 mesi, decorrenti dal 13 ottobre 1999, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 344/99).

Adempimenti

Entro il 9 agosto 2001 le Regioni, le Province, i Comuni dovranno aggiornare, se necessario, i piani territoriali di coordinamento e gli strumenti urbanistici ai criteri indicati nel Decreto ministeriale.

Disciplina transitoria

Nel caso di mancato rispetto del termine del 9 agosto 2001 per l’adozione della variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni edilizie potranno essere rilasciate a condizione che sia stato emesso il parere tecnico del Comitato per la valutazione del rapporto di sicurezza (art. 21 del D.Lgs. n. 334/99). Sono fatte salve le concessioni e le autorizzazioni rilasciate entro il 13 ottobre 1999 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 334/99). Per quelle rilasciate successivamente a tale data e fino al 9 agosto 2001 dovrà essere stato emesso il parere tecnico del Comitato.

Ambito di applicazione

Il Decreto ministeriale si applica alle costruzioni di nuovi stabilimenti, all’ampliamento di quelli esistenti con aumento della loro pericolosità, alla costruzione di nuovi insediamenti (residenziali e non) o infrastrutture presso gli stabilimenti (art. 1).

Compiti in materia di pianificazione

Regione

Provincia

Comune

Gli strumenti urbanistici che contengono aree interessate da attività a rischio dovranno comprendere un elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti – RIR” predisposto secondo le indicazioni del Decreto (art. 4).

Gli enti territoriali possono promuovere, anche su richiesta del gestore dello stabilimento, un programma integrato di intervento finalizzato a definire un insieme coordinato di interventi per il conseguimento di migliori livelli di sicurezza (questi concetti, indicati all’art. 4 n. 5, sono ripresi e sviluppati al punto 4 dell’Allegato al Decreto).

: adegua gli strumenti urbanistici, anche con riferimento al piano territoriale di coordinamento, individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. (e città metropolitana): individua, nei propri strumenti di pianificazione, con la collaborazione dei comuni interessati le aree nelle quali ricadono gli effetti delle attività a rischio (art. 3). : assicura il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale, con quelle del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 9 maggio 2001, prevedendo la concertazione con i vari enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati (art. 2).

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Sul supplemento ordinario n.138 del 16 giugno 2001 della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001 recante "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Il provvedimento, che inter

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Con la presente Vi informiamo che sul supplemento ordinario n. 138 del 16 giugno 2001 della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001 recante “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.

Il provvedimento, che interessa quelle aree nelle quali sono esercitate attività produttive a rischio di incidente rilevante (ad esempio industria chimica, petrolifera, siderurgica ecc.) ha importanti riflessi per l’attività edile relativa sia agli stabilimenti industriali (anche solo depositi) che a quella sulle aree circostanti ai medesimi stabilimenti. Ciò con riferimento sia a quanto previsto negli strumenti urbanistica vigenti, sia alla necessità di adeguare quelli vigenti ai nuovi criteri indicati nel Decreto, sia all’osservanza dei criteri contenuti nel D.M. 9 maggio 2001 nella formazione dei nuovi strumenti.

L’ANCE, anche nell’ambito dell’azione svolta da Confindustria, ha formulato osservazioni alle varie stesure preliminari del provvedimento. Alcune di esse sono state recepite ed in particolare quelle relative alla possibilità di promuovere programmi integrati di intervento che potranno prevedere, tra l’altro, modalità di trasferimento dei diritti edificatori in aree contigue ovvero indicate in altre aree del territorio comunale (vedi art. 4 n. 5 e Allegato punto 4).

Nel merito dei contenuti richiamiamo l’attenzione sui seguenti aspetti:

Entrata in vigore

IL 9 agosto 2001 e cioè tre mesi dall’adozione del Decreto 9 maggio 2001 come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 (il Decreto ministeriale è stato emanato con oltre un anno di ritardo rispetto al termine di 6 mesi, decorrenti dal 13 ottobre 1999, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 344/99).

Adempimenti

Entro il 9 agosto 2001 le Regioni, le Province, i Comuni dovranno aggiornare, se necessario, i piani territoriali di coordinamento e gli strumenti urbanistici ai criteri indicati nel Decreto ministeriale.

Disciplina transitoria

Nel caso di mancato rispetto del termine del 9 agosto 2001 per l’adozione della variante urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni edilizie potranno essere rilasciate a condizione che sia stato emesso il parere tecnico del Comitato per la valutazione del rapporto di sicurezza (art. 21 del D.Lgs. n. 334/99). Sono fatte salve le concessioni e le autorizzazioni rilasciate entro il 13 ottobre 1999 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 334/99). Per quelle rilasciate successivamente a tale data e fino al 9 agosto 2001 dovrà essere stato emesso il parere tecnico del Comitato.

Ambito di applicazione

Il Decreto ministeriale si applica alle costruzioni di nuovi stabilimenti, all’ampliamento di quelli esistenti con aumento della loro pericolosità, alla costruzione di nuovi insediamenti (residenziali e non) o infrastrutture presso gli stabilimenti (art. 1).

Compiti in materia di pianificazione

Regione

: assicura il coordinamento delle norme in materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale, con quelle del D.Lgs. 334/99 e del D.M. 9 maggio 2001, prevedendo la concertazione con i vari enti territoriali competenti e gli altri soggetti interessati (art. 2).

Provincia

(e città metropolitana): individua, nei propri strumenti di pianificazione, con la collaborazione dei comuni interessati le aree nelle quali ricadono gli effetti delle attività a rischio (art. 3).

Comune

: adegua gli strumenti urbanistici, anche con riferimento al piano territoriale di coordinamento, individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione.

Gli strumenti urbanistici che contengono aree interessate da attività a rischio dovranno comprendere un elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti – RIR” predisposto secondo le indicazioni del Decreto (art. 4).

Gli enti territoriali possono promuovere, anche su richiesta del gestore dello stabilimento, un programma integrato di intervento finalizzato a definire un insieme coordinato di interventi per il conseguimento di migliori livelli di sicurezza (questi concetti, indicati all’art. 4 n. 5, sono ripresi e sviluppati al punto 4 dell’Allegato al Decreto).

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