Si inviano in allegato degli schemi di richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata per il trasferimento di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati e per la successiva impugnazione, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, del silenzio rifiuto in ordine alla richiesta di rimborso (schemi che le imprese interessate possono adattare rispetto alla fattispecie concreta cui fanno riferimento).
Come noto, la Legge Finanziaria per il 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) prevede, all`art.33, comma 3, l`applicazione dell`imposta di registro all`1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, con la condizione dell`utilizzazione edificatoria entro cinque anni dal trasferimento.
Il Ministero delle Finanze, con le circolari di chiarimento n. 1/E del 3 gennaio 2001 e n. 6/E del 26 gennaio 2001, ha fornito un`interpretazione restrittiva della normativa, ponendo come condizione il fatto che l`acquirente sia già in possesso di una superficie inferiore a quella minima richiesta dal piano particolareggiato per l`edificabilità.
Affinchè fosse chiarito l`esatto ambito applicativo della norma, volta a favorire il trasferimento di immobili finalizzato all`attuazione di piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati, senza che sia soddisfatto alcun altro presupposto per l`applicazione del regime fiscale agevolato, l`ANCE ha intrapreso le opportune iniziative presso il Ministero dell`Economia e delle Finanze.
In particolare nel corso di diversi incontri con i vertici del Ministero ci è stato assicurato il massimo impegno per addivenire ad un nuovo pronunciamento ministeriale che precisi l`esatto ambito applicativo della nuova disciplina, coerentemente alla ratio del dettato normativo e alle esigenze proprie dei soggetti economici interessati.
Allo stesso tempo, specifiche iniziative sono portate avanti anche in sede parlamentare dove si è auspicata l`approvazione di un norma di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell`art.33, comma 3 della legge 388/2000, che chiarisca, con effetto retroattivo, che le agevolazioni previste da quest`ultimo si applichino anche nei confronti dei soggetti che non risultino, all`atto dell`acquisto, già proprietari di un`area o di un fabbricato interessato al piano urbanistico particolareggiato (uno specifico emendamento è stato presentato al disegno di legge finanziaria per il 2002 in discussione al Senato).
In attesa che si possa pervenire, nel più breve tempo possibile, a una soluzione amministrativa o legislativa che fornisca i necessari chiarimenti in ordine all`applicazione dei benefici, si richiama l`attenzione sulla possibilità per le imprese di esperire l`azione di rimborso e attivare un procedimento giurisdizionale che possa riconoscere l`infondatezza della restrittiva interpretazione ministeriale.