• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Inps: Bonus mamme – DL n. 95/2025
            16 Gennaio 2026
          • Convegno AICQ 6 febbraio 2026 “Il comparto delle costruzioni ed i grandi temi che lo stanno trasformando”
            16 Gennaio 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Le procedure disciplinate dalla legge n. 223/91, sia quella riguardante i licenziamenti collettivi e l'altra relativa alla mobilità a seguito di intervento della Cigs, pur presentando una matrice ed elementi comuni, rimangono completamente diverse ed autonome

Archivio, Stampa

Licenziamenti collettivi – Procedura obbligata anche in caso di cessazione di attività

17 Marzo 2009
Categories
  • Archivio
  • Stampa
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Le procedure disciplinate dalla legge n. 223/91, sia quella riguardante i licenziamenti collettivi e l’altra relativa alla mobilità a seguito di intervento della Cigs, pur presentando una matrice ed elementi comuni, rimangono completamente diverse ed autonome.

Ciò è confermato dall’art. 24 della citata legge n. 223 il quale, in materia di riduzione del personale, fa riferimento al comma 1 alle disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12, e 15 bis, e all’art. 5, commi da 1 a 5; mentre al comma 3 limita alle sole imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs l’onere della contribuzione previdenziale aggiuntiva.

Quanto sopra è precisato dalla Corte di Cassazione, nella allegata sentenza n. 5032/09, la quale aggiunge altresì che il richiamo operato dal citato art. 24 alle disposizioni di cui all’ art.4, commi da 2 a 12, e 15 bis, nonché l’art. 5, commi da 1 a 5, sta a significare che la procedura relativa ai licenziamenti collettivi è senz’altro “modellata” su quella predisposta per la messa in mobilità nell’ambito della Cigs.

Ne consegue che la tutela procedurale contenuta nel più volte richiamato art. 24 prende origine da:

– un presupposto di carattere dimensionale, che fa riferimento alle imprese che occupano più di quindici dipendenti;
– un requisito numerico, il quale richiede almeno cinque licenziamenti nell’arco di centoventi giorni nell’ambito di ogni unità produttiva, o in più unità produttive riferite al territorio di una stessa provincia, e riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

Qualora si verifichino i suddetti presupposti, si realizza l’ambito di applicazione delle garanzie procedurali di cui sopra, il quale non prevede delle deroghe tranne quelle previste dall’art. 24, comma 4 che, come noto, stabilisce che: “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie”.

Invece, non assume rilevanza il fatto che l’impresa interessata rientri o meno nell’ambito di applicazione della Cigs, ed è espressamente previsto, dal comma 2 dell’art. 24, che le disposizioni in materia si applichino anche quando la stessa intenda cessare la attività.

La Corte, nella sentenza in commento, nell’esaminare il ricorso del curatore fallimentare avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la decisione del Tribunale di accoglimento della domanda del lavoratore, conferma che le garanzie procedimentali per la tutela dei dipendenti si applicano anche ai licenziamenti collettivi intimati da impresa in cui i medesimi non beneficiano dell’intervento della Cigs.

Secondo la Corte l’obbligatorietà della procedura non trova un proprio limite nel caso di cessazione dell’attività aziendale e, pertanto, la stessa è esperibile anche in caso di fallimento. Ne consegue che, qualora non sia possibile in alcun modo la prosecuzione della attività, anche tramite cessione dell’impresa o di proprie parti, o quando i livelli occupazionali possono solo parzialmente essere salvaguardati, il curatore fallimentare è tenuto ad assicurare le procedure che la norma generale, di rilievo costituzionale, pone a tutela dei lavoratori.

Secondo la Corte, la disciplina di cui alla richiamata legge n. 223/91, in quanto diretta ad una finalità quale è la tutela del lavoro: “per il suo specifico contenuto e per il rilievo costituzionale (art. 1 e 4 Cost.), prevale sulle pur importanti finalità alle quali è diretta la disciplina del fallimento”, che non può pertanto considerarsi una norma speciale nei confronti della medesima legge n. 223, “bensì è questa che, nei confronti della prima, costituisce norma speciale”.

4179-sentenza.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro