La Cassazione ha affermato che, nel campo dell'edilizia, l'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi della legge 23 luglio 1991, n. 223
Con l’allegata sentenza n. 2782 la Cassazione ha affermato che, nel campo dell’edilizia, l’esclusione dell’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi della legge 23 luglio 1991, n. 223, per impossibilità di una ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente.
Non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e altri da adibire alla ultimazione dei lavori, e tale scelta deve seguire le regole di cui alla citata legge n. 223/91, artt. 4 e 5.
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