Si illustrano le principali modifiche introdotte nella materia in oggetto dal nuovo regolamento n. 1928/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006.
Il citato nuovo regolamento sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetti de minimis, è operativo dal 1° gennaio 2007. Il regolamento n. 1928/06 sostituisce integralmente la precedente disciplina, rimasta in vigore fino allo scorso 31 dicembre, e contenuta nel regolamento n. 69/01.
In tal modo, a distanza di un quinquennio dal primo provvedimento normativo, la Commissione ha ritenuto necessario rivedere alcuni aspetti sostanziali del detto “de minimis”, adattando l’istituto al nuovo scenario socio-economico della Comunità europea, nonché ampliandone la portata sulla scorta dell’esperienza maturata nel periodo di vigenza della odierna disciplina, così da incoraggiare gli Stati membri ad investire nel sistema produttivo in conformità alla strategia di Lisbona.
La novità più evidente contenuta nel regolamento di che trattasi riguarda la soglia degli aiuti de minimis, elevata a 200 mila euro (al lordo di imposte e oneri) su tre anni, contro la precedente soglia fissata a 100 mila euro.
In caso di superamento di tale tetto, il sostegno in parola dovrà comunque soggiacere all’ordinario obbligo di preventiva comunicazione per l’intero ammontare, essendo esplicitamente esclusa la possibilità di esentare “in franchigia” la parte di sovvenzione che trae capienza nel massimale.
Inoltre, relativamente a questo limite, è stato specificato dal regolamento di cui sopra come debbano considerarsi concorrenti al raggiungimento dello stesso anche le sovvenzioni connesse da qualsiasi autorità od organismo statale utilizzando risorse di origine comunitaria.
Invece, rimane ferma la possibilità per i beneficiari di aiuti de minimis di usufruire di ulteriori aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esecuzione per categoria.
Per ciò che concerne l’individuazione del triennio di riferimento per il calcolo del tetto ad valorem, è stato chiarito come gli anni da prendere in considerazione siano gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato.
Rispetto al regime previgente, ricadono nella novellata normativa del “de minimis” anche gli aiuti concessi alle imprese (escluse quelle in situazione di difficoltà) sotto forma di garanzia, purché la parte garantita dal previsto prestito sottostante non ecceda 1.500.000 euro e la copertura non superi comunque l’80% del prestito stesso.
Punto fermo della nuova disciplina, chiaro segnale della volontà della Commissione di volere effettivamente perseguire l’obiettivo della trasparenza in materia di governo degli aiuti di Stato, è la disposizione del più volte citato regolamento n. 1928 che esclude dal regime semplificato in commento le sovvenzioni “non trasparenti”, per le quali non risulta possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lorda ex ante, senza dovere effettuare una valutazione dei rischi. Proprio per carenza di trasparenza, non è applicabile il “de minimis” ai prestiti concessi a imprese in difficoltà come sopra già accennato.
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