La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato non fondato il ricorso presentato dal Governo in data 11 aprile 2005 e relativo all'articolo 17, comma 4, della legge regionale delle Marche n. 2/05, "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro". L'articolo oggetto del citato ricorso dispone che la formazio
La Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato non fondato il ricorso presentato dal Governo in data 11 aprile 2005 e relativo all’articolo 17, comma 4, della legge regionale delle Marche n. 2/05, “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”. L’articolo oggetto del citato ricorso dispone che la formazione teorica da svolgersi nel corso del rapporto di apprendistato debba effettuarsi prevalentemente all’esterno dell’impresa.
Tale disposizione è stata censurata con riferimento all’art.117 Cost., in quanto lesiva delle competenze statali in materia di ordinamento civile e di istruzione, nonché in riferimento al D.lgs n.276/03 nella parte in cui prevede la possibilità per l’apprendista di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica “sulla base degli esiti della formazione aziendale o extra – aziendale senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalità con le quali la formazione viene svolta dall’apprendista”.
Tale questione è stata ritenuta non fondata da parte della Corte in quanto, mentre la formazione da impartire all’interno delle imprese attiene all’ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra invece nella competenza regionale. Inoltre, in relazione al citato D.lgs n. 276, la disposizione censurata si limita a stabilire un generico criterio di prevalenza della formazione teorica, nel senso di uno svolgimento della stessa all’interno dell’impresa, pertanto di per sé non impone alcuna limitazione al conseguimento della qualifica perseguita agli effetti lavorativi.
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