Affinché risulti giustificata l’assenza del lavoratore dal proprio domicilio in occasione della visita medica di controllo da parte dell’Inps, non è sufficiente che lo stesso dimostri di essersi recato dal medico specialista, ma occorre altresì che sia in grado di provare l’impossibilità di effettuare tale visita al di fuori delle fasce orarie di reperibilità.
Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto.
Come noto, l’art. 5 della legge n. 300/70 prevede la possibilità per il datore di lavoro di far svolgere degli accertamenti sullo stato di malattia di un lavoratore. Tale previsione ha trovato in seguito applicazione con la legge n. 683/83, che ha in proposito introdotto delle precise fasce orarie durante le quali il lavoratore assente per malattia è tenuto a rendersi reperibile nel proprio domicilio, in modo da permettere la visita da parte del medico dell’Inps, su richiesta del datore di lavoro o direttamente dallo stesso Istituto. Il lavoratore che risulta assente ingiustificato dal suddetto domicilio sarà invitato a presentarsi il giorno successivo presso la Asl competente per essere sottoposto alla visita di controllo. Qualora l’assenza del lavoratore sia ritenuta ingiustificata si verifica la perdita del previsto trattamento economico di malattia.
Nel passato, la giurisprudenza prevalente, riteneva l’assenza in parola giustificata qualora il lavoratore avesse dimostrato di essersi recato ad una visita medica di carattere specialistico.
Nel caso di specie, una lavoratrice in malattia è risultata non reperibile al momento della visita di controllo del medico dell’Inps. In seguito, la lavoratrice stessa si è giustificata con il fatto che l’assenza era dovuta ad una visita presso un medico specialista. L’Inps ha però ritenuto tale assenza comunque ingiustificata, con la conseguente decadenza dal trattamento economico relativo.
La lavoratrice ha impugnato il provvedimento avanti il Pretore che, tuttavia, ha respinto la domanda. La sentenza pretorile è stata, quindi, riformata dalla Corte di appello. Secondo tale Corte, il trattamento per malattia era invece dovuto, in quanto l’assenza era giustificata dalla necessità di svolgere la predetta visita specialistica.
La Cassazione, nel richiamare la propria giurisprudenza in materia, ha sottolineato che tale giustificazione di per sé non è sufficiente.
La Corte, infatti, ha stabilito, nella sentenza in esame, che – al fine di evitare che l’assenza alla visita di controllo venga sanzionata con la perdita del trattamento economico di malattia – è necessario che il lavoratore provi la impossibilità di effettuare tale visita medica, come sopra detto, in orario diverso da quello relativo alle fasce orarie di reperibilità.
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