Lo scorso 26 aprile il disegno di legge governativo n. 1507, recante “Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, ha iniziato il proprio iter parlamentare, con una serie di audizioni informali delle parti sociali – tra cui l’Ance – in Commissione lavoro del Senato.
Successivamente, tale Commissione ha convenuto di procedere all’esame congiunto del predetto disegno di legge n. 1507 con il n. 1486 recante “testo unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro” d’iniziativa del senatore Sacconi e di altri senatori della opposizione. Al riguardo, la Commissione lavoro del Senato ha rilevato la difficoltà di condurre il predetto esame congiunto dei disegni di legge citati, considerata la diversa natura dei due testi, il primo inteso a conferire per l’appunto una delega legislativa al Governo ed il secondo recante già il testo unico delle norme in materia di sicurezza del lavoro che della delega medesima dovrebbe costituire l’oggetto.
Tuttavia la Commissione di che trattasi è pervenuta all’ abbinamento dei due disegni di legge, in base alle seguenti considerazioni: la prima è relativa alla disposizione dell’articolo 51, comma 1, del Regolamento del Senato, secondo cui i disegni di legge aventi oggetti identici o strettamente connessi sono posti congiuntamente all’ordine del giorno della Commissione competente; la seconda riguarda l’orientamento, emerso nel corso del dibattito svoltosi in Commissione, volto ad individuare alcuni temi sui quali si potrebbe decidere, nell’ambito dell’esame in sede referente, di dettare norme immediatamente precettive, da inserire nell’ambito del disegno di legge n. 1507 in parola, e che si affiancherebbero alle disposizioni recanti i principi e i criteri direttivi della delega.
Si illustrano in sintesi i contenuti dei sopra richiamati disegni di legge.
A) Disegno di legge n. 1507
Tempi e modi per l’emanazione del Testo Unico
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, verranno emanati uno o più decreti legislativi, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e garantendo l’unifornità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale.
Ambiti delle tutele offerte dal Testo Unico
Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto della peculiare pericolosità degli stessi e della specificità di settori lavorativi, quali quelli presenti nella Pubblica ammistrazione. Applicazione della normativa a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi o subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Discipline sostanziali oggetto del riassetto
Semplificazione degli adempimenti meramente formali, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese. Riordino delle normative in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale, per un coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo.
Aspetti sanzionatori
Riformulazione del complesso apparato sanzionatorio oggi vigente, per assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni tenendo conto dei compiti effettivamente ed in concreto svolti da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione; il tutto utilizzando procedure che favoriscano la regolarizzazione del soggetto inadempiente, nel rispetto del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Infine, viene previsto il ricorso alle disposizioni in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai reati di lesioni colpose ed omicidio colposo conseguenti alla violazione delle norme antinfortunistiche ed alla tutela della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di lavoro.
Per le violazioni particolarmente gravi il criterio in commento prevede, poi, il ricorso a sanzioni di tipo interdittivo.
Normativa sugli appalti
Miglioramento della efficacia della responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore. Coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, con l’adozione di meccanismi di valutazione della idoneità tecnico – professionale delle imprese. Rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi. Modificazione del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso.
Ruoli e partecipazione al controllo della sicurezza
Revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale. Rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Rivisitazione delle funzioni degli organismi paritetici. Coordinamento su tutto il territorio nazionale sulla sicurezza, per l’emanazione di indirizzi generali uniformi e la promozione dello scambio di informazioni. Valorizzazione di accordi aziendali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi.
Finanziamenti e formazione
Meccanismi di finanziamento degli investimenti sulla sicurezza delle piccole e medie imprese, con oneri sostenuti dall’Inail. Perseguimento della promozione della cultura, della salute e sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione.
B) Disegno di legge n. 1486
Stante la complessità di tale disegno di legge, che si compone di ben 194 articoli, non è possibile dare conto nel dettaglio di ogni aspetto dello stesso. Pertanto, se ne richiamano soltanto i principi ispiratori.
a) Riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l’adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia.
b) Determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese, in particolare di quelle artigiane e delle piccole imprese.
c) Riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l’omologazione, la certificazione e l’autocertificazione.
d) Riformulazione dell’apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei proposti; alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all’interno delle imprese e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori.
e) Promozione dell’informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all’attività dell’impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni.
f) Assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o il committente.
g) Adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare.
h) Promozione di codici di condotta e la diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati.
i) Riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall’art. 117 della Costituzione
j) Realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nelle attività di prevenzione per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza necessaria.
k) Modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie.
l) Conferma del principio dell’esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all’adozione delle misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla tutela della salute dello stesso.
Il titolo XIII del presente disegno di legge contiene all’articolo 193 una norma molto importante per il settore la quale esonera gli imprenditori edili – in virtù della accertata pericolosità delle lavorazioni che ivi si svolgono – dall’obbligo di assunzione dei lavoratori diversamente abili di cui all’art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 68 del 1999, limitatamente al personale destinato ad operare in cantiere o addetto ai trasporti.
***
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al fenomeno delle cosiddette “morti bianche”
Si coglie l’occasione per informare che tale Commissione ha già approvato una relazione intermedia in cui si sollecita l’adozione di misure volte a favorire il coordinamento delle attività di vigilanza, non solo a livello centrale, ma anche a quello territoriale.*** La scrivente, nel far presente che la Commissione lavoro ha deliberato di assumere, come testo base, al quale riferire gli eventuali emendamenti, il più volte citato disegno di legge n. 1507, si riserva di fornire in materia puntuali informative.
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