Con la Circolare n. 17/E del 18 Maggio 2006, l`Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sugli sconti IRPEF e, in particolare, sulla ricaduta delle regole generali per il modello 730/2006.
Per quanto di nostro interesse, il Fisco chiarisce che il diritto ad abitare la casa familiare, riconosciuto ad uno dei due coniugi in caso di separazione legale o divorzio, costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale. Di conseguenza, al coniuge assegnatario della casa, che non è comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento, non può essere imputato il relativo reddito fondiario, che deve essere dichiarato da chi ha il possesso dell`immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale
L`Agenzia chiarisce, inoltre, che gli interessi pagati in relazione alla parte di mutuo destinata all`acquisto del terreno non possono essere detratti dal reddito del soggetto contraente il mutuo. Potrà, invece, essere detratto dall`IRPEF il 19% degli interessi passivi e degli altri oneri (nel limite di 2.582,28 euro) relativi alla parte di mutuo effettivamente usata per le spese di costruzione dell`immobile.
Per ultimo, si spiega che il coniuge che ha stipulato un contratto di mutuo per l`acquisto dell`abitazione principale in comproprietà con l`altro coniuge, non intestatario del contratto, può esercitare la detrazione in relazione a tutti gli interessi pagati e non solo sul 50%. In questo caso, inoltre, ai fini della valutazione di congruità fra capitale preso a mutuo e valore dell`immobile, necessaria per la corretta determinazione degli interessi detraibili, può essere considerato l`intero prezzo pattuito per l`acquisto dell`immobile quale risulta dall`atto di acquisto.
4245-Circolare n. 17-E del 18 Maggio 2006.pdfApri