Con l`approssimarsi della data di entrata in vigore del decreto 15 luglio 2003, n.388 che, come è noto, è fissata per il 3 agosto p.v., l`ANCE e Confindustria hanno rivolto al Ministero della Salute una prima serie di quesiti volti a chiarire la portata, la decorrenza e le modalità attuative del citato decreto n.388/03.
Le risposte ministeriali hanno affrontato i seguenti argomenti:
– Comunicazione alla ASL competente per aziende appartenenti al Gruppo A (imprese di costruzioni con più di cinque lavoratori);
– Tenuta in cantiere del pacchetto di medicazione;
– Ripetizione della formazione per ciò che attiene alla capacità di intervento pratico.
1)Comunicazione alla ASL competente per aziende appartenenti al Gruppo A
Come è noto (vedi art.1, decreto 388/03), le aziende esercenti lavori in sotterraneo e le aziende o unità produttive con più di cinque lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro (tra cui rientrano le imprese di costruzione), sono tenute a comunicare la loro appartenenza al Gruppo A “all`Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l`attività lavorativa””.
Con nota DG PREV – 14254/P/F.1. a.a. del 15 giugno 2004 il Ministero della Salute specifica che:
“la comunicazione prevista al comma 2 dell`articolo 1 del D.M. in oggetto deve essere effettuata nei casi previsti per cantieri di lavoro identificabili come azienda o unità produttiva, e non in caso di lavori edili privi degli elementi necessari per rientrare nella definizione di unità produttiva (“Struttura per la produzione di beni o servizi, dotata di autonomia tecnico-funzionale e finanziaria””).
In caso di aziende che abbiano più unità produttive nell`ambito di competenza di una specifica ASL, si ritiene sufficiente un`unica comunicazione ricomprendente tutte le stesse; per unità produttive ubicate in ambito di competenza di più ASL si dovrà provvedere ad inoltrare la comunicazione a ciascuna ASL competente per territorio rispetto all`ubicazione dell`unità produttiva, salvo diversa determinazione regionale.
2)Tenuta in cantiere del pacchetto di medicazione
Il primo comma dell`art.2 del decreto n.388/03, per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, prevede, fra l`altro, la presenza della cassetta di pronto soccorso.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, sia presente, fra l`altro, il pacchetto di medicazione.
A tal proposito, nella nota DGPREV-15677/P/F.1.a.a. del 30 giugno 2004, il Ministero della salute conferma che:
Per i cantieri, rientranti nella definizione di azienda o di unità produttiva il presidio sanitario da assegnare risulta essere costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il contenuto di detta cassetta, fissato dall`allegato 1 del D.M. in oggetto, dovrà essere eventualmente integrato sulla base di rischi specifici, in applicazione di quanto prescritto dall`art.4.
Per altri cantieri (temporanei e/o mobili) non rientranti per caratteristiche strutturali/operative nella definizione di unità produttiva, può risultare sufficiente un idoneo pacchetto di medicazione.
Si ricorda che la definizione di unità produttiva è contenuta nell`art.2 del D. Lgs. n.626/94: “Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale””; tali caratteristiche molto raramente sono riscontrabili nei normali cantieri.
3)Ripetizione della formazione per ciò che attiene alla capacità di intervento pratico
Come è noto il comma 5 dell`art.3 del DM 388/03 prevede la ripetizione della formazione con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (4 ore).
A suo tempo il Ministero della Salute, sia pure in modo informale, fissò al 3 agosto 2007 il termine ultimo per il corso di richiamo per coloro che avessero frequentato il corso di formazione per addetti al pronto soccorso prima dell`entrata in vigore delle norme.
Modificando tale impostazione, il Ministero della Salute, con nota DGPREV-13201/P/F. 1.a.a. del 4 giugno 2004, afferma che:
“premesso che tutti gli addetti al pronto soccorso devono possedere una formazione specifica, teorica e pratica, per l`attuazione delle misure di primo soccorso, fermo restando il riconoscimento della validità dei corsi di pronto soccorso ultimati precedentemente, con l`entrata in vigore del D.M. 388 del 15 luglio 2003 sussiste l`obbligo, almeno per le capacità di intervento pratico, della ripetizione della formazione precedentemente conseguita, la cui motivazione logica risulta essere quella di garantire una capacità di intervento pratico adeguato, non assicurato da una formazione datata, ancorchè riconosciuta valida sul piano teorico.
Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, il termine di decorrenza triennale previsto deve essere riferito alla data dell`ultima formazione effettuata, per ottemperare all`obbligo di aggiornamento con l`entrata in vigore del D.M. 388 del 15 luglio 2003, anche per i corsi di formazione frequentati precedentemente all`entrata in vigore dello stesso.“
Ne consegue che, in caso di avvenuta formazione in data anteriore al triennio antecedente l`entrata in vigore del provvedimento, le aziende interessate dovranno, alla data del 4 agosto 2004, aver provveduto all`aggiornamento formativo, nei confronti dei propri addetti, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.