Nel supplemento ordinario n. 195/L alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, è stata pubblicata la legge n. 248, con medesima data, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
In particolare, l’art. 8 contiene norme in materia di compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR, istituendo un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari.
Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l’anno 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione.
La garanzia del Fondo copre fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi alle imprese per i conferimenti di tfr effettuati nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi.
Per quanto di più stretto interesse delle imprese, è previsto un graduale esonero contributivo, con decorrenza 1° gennaio 2006, nelle misure percentuali riportate nella tabella allegata, per ogni lavoratore interessato dal trasferimento della quota di tfr, in funzione compensativa dei maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il predetto trasferimento. Tale riduzione è da computare in via prioritaria sui contributi per assegni familiari, nell’ipotesi di non capienza degli stessi, su quelli dovuti per maternità e disoccupazione, con esclusione del Fondo di garanzia del tfr e del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
La riduzione contributiva di cui sopra sarà applicata nella medesima percentuale di tfr maturando che verrà destinato alle forme di previdenza complementare. Pertanto, se un datore di lavoro conferirà per un lavoratore il 50% del tfr, nell’anno 2006 la riduzione contributiva sarà pari al 50% dello 0,12%.
La norma prevede che le suddette riduzioni devono riguardare i contributi effettivamente versati per il singolo lavoratore. Laddove non vi fosse più capienza, il datore di lavoro potrà trattenere la differenza a titolo di esonero contributivo sull’ammontare complessivo dei contributi dovuti all’Inps.
Inoltre l’art. 10 comma 7, che non contiene sostanziali modifiche rispetto al testo del decreto legge, conferma l’obbligo, per le imprese di tutti i settori che intendono accedere ai benefici e sovvenzioni comunitarie, di presentare il Durc (Documento Unico di regolarità Contributiva).
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