Al fine di tutelare il principio di non discriminazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono state emanate le disposizioni contenute nella legge in commento dirette a garantire la posizione giurisdizionale delle stesse in caso di comportamento discriminatorio.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 54, dello scorso 6 marzo è stata pubblicata l’allegata legge 1° marzo 2006, n. 67, in materia di “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”.
Al fine di tutelare il principio di non discriminazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono state emanate le disposizioni contenute nella legge in commento dirette a garantire la posizione giurisdizionale delle stesse in caso di comportamento discriminatorio.
La suddetta normativa fa salva la tutela specifica prevista per i disabili dal D.Lgs n. 216/2003 in materia di tutela delle condizioni di lavoro, e detta alcune regole speciali per la tutela giudiziaria dei medesimi qualora discriminati, prevedendo il diritto ad una azione civile rivolta al Tribunale in funzione di giudice monocratico.
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.