Non costituisce violazione della Costituzione l’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione nei periodi di non lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
Quanto sopra è stato affermato dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 24 marzo 2006, n. 121, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, terzo comma, regio decreto legge n. 1827, del 4 ottobre 1935, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione – dal Tribunale di Roma.
La predetta norma è stata impugnata nella parte in cui non comprende tra i lavoratori disoccupati involontari titolari del diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, coloro che sono occupati, appunto, con un rapporto di lavoro part time verticale su base annua, a carattere ultrasemestrale, e che abbiano chiesto di conservare l’iscrizione nelle liste di collocamento durante i periodi di non attività.
Il citato Tribunale di Roma, in proposito, richiama innanzitutto il cosiddetto diritto vivente creatosi sulla base della sentenza n. 1732/03 delle Sezioni Unite della Cassazione, con la quale è stato escluso che durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa si possano ravvisare gli estremi della disoccupazione involontaria.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, riteneva che il lavoratore a part – time annuo avesse titolo alla indennità in parola per i periodi di sospensione, purchè durante tali periodi risultasse iscritto nelle liste di collocamento.
A loro volta le citate Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che tale indennità non compete in caso di lavoro a tempo parziale su base annua, per la ragione che tale ipotesi contrattuale ” dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria indennizzabile nei periodi di pausa”. Tale conclusione non contrasta con la disciplina della disoccupazione involontaria per i lavori stagionali, la quale non può essere estesa, in via analogica, ai rapporti part – time su base annua.
La Consulta – nella sentenza in esame – esclude che questa lettura delle norme violi l’art. 3 della Costituzione, in quanto le due situazioni richiamate sopra se confrontate sono tra loro differenti (lavoratori a tempo parziale annuo e lavoratori stagionali).
Non sussiste, altresì, alcuna violazione dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, che garantisce la tutela del disoccupato anche qualora la sospensione del lavoro sia prevista, voluta e programmata in relazione al tipo negoziale posto in essere.
Ciò in quanto nel part – time verticale il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di non svolgimento dell’attività di lavoro, garantendo al lavoratore una stabilità ed una certezza circa il trattenimento retributivo, che non consentono di considerare costituzionalmente doverosa una tutela previdenziale, in tali periodi, integrativa del trattamento stesso.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |