La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, decide – in modo parzialmente difforme da altre precedenti decisioni – l’annoso problema della identificazione del requisito della autonomia funzionale del ramo di azienda ai fini della possibilità del trasferimento dello stesso.
La Corte ha ritenuto che l’elemento dell’organizzazione sia assai più rilevante, nella valutazione della sussistenza di un ramo di azienda cedibile, del mero dato formalistico dell’appartenenza del lavoratore ad un reparto diverso da quello ceduto. Nel caso in esame, infatti, oggetto della cessione è stato un ramo di azienda destinato a svolgere un servizio di installazione di reti di distribuzione telefonica, unitamente agli strumenti ed ai servizi allo stesso collegati, compresi dunque i dipendenti amministrativi, occupati in reparti diversi, addetti alla gestione dei dipendenti stessi e degli automezzi necessari per far funzionare il ramo oggetto di cessione.
La Cassazione, ribaltando le conclusioni del giudice di appello, ha ritenuto che l’autonomia del ramo, nell’ambito della più ampia struttura aziendale, poteva essere rinvenuta, in quanto l’elemento caratterizzante della nozione è “l’organizzazione di beni e di persone al fine della produzione di determinati beni materiali o di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell’impresa”.
Sulla base di tali presupposti la Corte ribadisce di dover considerare un ramo di azienda quale complesso di beni e persone organizzato per la produzione di specifici servizi o beni e pertanto nel trasferimento dello stesso non possono non essere ricompresi, in tutto o in parte, anche quei beni e quei lavoratori che prestavano l’indispensabile assistenza alla specifica produzione, anche se nell’organizzazione aziendale facevano parte di una struttura a sé stante.
In altri termini, la Corte di Cassazione, anche nel vigore della disciplina precedente alle modifiche introdotte in materia dal D.Lgs n. 276/03, considera lecito individuare il confine del ramo da trasferire più ampio di quello del semplice reparto o dell’insieme di rapporti preesistenti alla cessione.
Tale trasferimento può quindi includere anche parti di funzioni formalmente distinte del ramo ma ciò solo a condizione che le stesse, da un punto di vista organizzativo, siano indispensabili ai fini del funzionamento del ramo stesso ceduto.
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