Una sentenza in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in particolare sull'obbligo che impone anche ai dirigenti, indipendentemente dal conferimento di una delega, l’obbligo di adoperarsi, in applicazione delle norme antinfortunistiche, al fine di prevenire eventuali infortuni durante l’orario di lavoro.
La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11351 del 31 marzo scorso, si è espressa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e in particolare sull’obbligo che impone anche ai dirigenti, indipendentemente dal conferimento di una delega, l’obbligo di adoperarsi, in applicazione delle norme antinfortunistiche, al fine di prevenire eventuali infortuni durante l’orario di lavoro.
La Suprema Corte, infatti, supera sulla scorta di quanto già disciplinato dal D.Lgs. n. 242/96, la distinzione prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 626/94 tra obblighi indirizzati al solo datore di lavoro e quelli posti in capo a quest’ultimo congiuntamente con i dirigenti.
E’ stato così riaffermato, ex art. 4 del Dpr. n. 547/95, il principio che ritiene i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche “iure proprio” e quindi responsabili dell’adempimento degli obblighi di prevenzione a titolo originario prescindendo, in tal modo, da una eventuale delega.
Tale decisione appare coerente con l’attribuzione ai dirigenti di un potere di intervento iure proprio perché considerati figure quotidianamente presenti nei luoghi di lavoro, sempre più spesso a contatto con i dipendenti e, per questo, in grado di prendere le decisioni più opportune per prevenire efficacemente gli infortuni.
Un’ulteriore precisazione, in merito all’omissione degli obblighi di prevenzione, la Corte la fornisce relativamente alla figura del responsabile del servizio di prevenzione al quale, anche se ricopre solo un ruolo di ausiliario del datore di lavoro, in concorso con il datore di lavoro, viene riconosciuta la responsabilità di chi commette reati colposi di evento qualora, per negligenza, imprudenza o inosservanza delle leggi in materia di sicurezza abbia dato consigli errati o non abbia segnalato situazioni di pericolo inducendo, così, il datore di lavoro al comportamento casualmente lesivo.
La Corte, inoltre, non esclude l’eventualità che la colpa professionale in cui incorre il responsabile del servizio di prevenzione possa assumere anche un carattere esclusivo.
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