La Cassazione, con la sentenza in oggetto, afferma che, in tema di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili, la disposizione di cui all’art. 11, comma 2, legge 23 luglio 1991, n. 223, prevede una complessa fattispecie costitutiva del diritto al trattamento, della quale è componente essenziale il licenziamento, nelle condizioni previste dalla disposizione stessa in concorso con altri requisiti per l’accesso al trattamento, tra i quali “un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi”.
In deroga a tale disposizione del trattamento in parola, l’art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, ha sostituito il menzionato requisito con quello meno rigoroso del “computo di diciotto mesi di occupazione riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro”, limitatamente al periodo di vigenza della disposizione e cioè “sino al 31 dicembre 1995”. Pertanto, la fattispecie che si perfezioni successivamente al dies ad quem di vigenza della norma temporanea suddetta (31 dicembre 1995) deve conformarsi alla più rigorosa disposizione prevista originariamente, senza che l’accesso al trattamento di che trattasi alla più rigorosa condizione sopra descritta si ponga in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) e con quello (art. 38, comma 2, Cost.) di garanzia di adeguatezza delle prestazioni previdenziali.
Ciò in quanto la “specialità” rende tale trattamento incomparabile con altre prestazioni a carattere generale (quali l’indennità di mobilità) per l’evidente disomogeneità dei termini di raffronto e, peraltro, l’eventuale mancanza dei requisiti più rigorosi prescritti per il trattamento medesimo non lascia il lavoratore sfornito della tutela generale contro la disoccupazione.
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