Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio del lavoratore,sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente,non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
“Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire il sorgere di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso” Questo è quanto aveva stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7328/04; su tali premesse, con la sentenza n. 5493 del marzo scorso, la Suprema Corte ha ribadito il concetto secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio del lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore all’eventuale concorso di colpa del lavoratore.
La condotta del dipendente, però, se presenta i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto alle abituali attività lavorative e alle direttive ricevute, può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità, ma solo, specifica la Corte, quando essa si ponga come causa esclusiva dell’evento.
Pertanto, per affermare tale responsabilità è necessaria una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e dell’estraneità del rischio affrontato da quello tipico del lavoro da svolgere.
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