La Cassazione ribadisce che il diritto alla parità di trattamento che si è ritenuto, dalla giurisprudenza, collegare agli artt. 36, 37 e 41 della Costituzione o far derivare dalle Convenzioni OIL n. 117/62 e n. 111/58, non è riconosciuto, allo stato, nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.
La Cassazione, con la sentenza n. 5506/06, ribadisce che il diritto alla parità di trattamento che si è ritenuto, dalla giurisprudenza, collegare agli artt. 36, 37 e 41 della Costituzione o far derivare dalle Convenzioni OIL n. 117/62 e n. 111/58, non è riconosciuto, allo stato, nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.
Eventuali effetti distorti che si assumono derivare – in materia di trattamento retributivo di una determinata categoria o qualifica – dalle modalità di accesso alla stessa, possono essere eliminati con lo strumento di un apposito accordo collettivo.
Pertanto, il trattamento più favorevole, che si deduce spettare al collega di lavoro che ha ottenuto la stessa qualifica professionale con modalità e/o tempi diversi da quelli propri, non fonda, solo di per sé, il diritto ad un pari trattamento.
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