I datori di lavoro svolgenti attività edile non sono tenuti al pagamento della contribuzione nell’ipotesi in cui vi sia una sospensione consensuale del rapporto di lavoro.
Quanto sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1301/06.
In particolare, la sede Inps di Campobasso accertava – a carico di un datore di lavoro edile – l’omesso pagamento della contribuzione per le giornate di lavoro durante le quali, per effetto dell’intervenuta sospensione consensuale temporanea del rapporto di lavoro, non sussisteva lo svolgimento della attività lavorativa né l’erogazione del relativo trattamento economico.
Peraltro l’Istituto previdenziale riteneva,nel caso di specie, violato il disposto di cui all’art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 241, che come noto sancisce, per il settore edile, la corresponsione della contribuzione sul minimale settimanale di 40 ore, sulla base dell’assunto che le assenze concordate tra le parti non rientrano nella tipologia di quelle considerate deducibili dal monte ore su cui va commisurata la retribuzione imponibile.
Pertanto, l’Inps recuperava nel caso in esame dell’impresa le contribuzione omesse, con l’aggravio di sanzioni e interessi.
Inoltre, l’Istituto richiedeva altresì la restituzione delle agevolazioni relative agli sgravi contributivi usufruiti dal datore di lavoro.
Impugnato il provvedimento amministrativo in parola, il ricorso veniva respinto sia dal Tribunale, che dalla Corte di Appello di Campobasso.
La Cassazione, ha invece cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha annullato i decreti ingiuntivi.
Ciò in quanto la fattispecie di che trattasi non è una ipotesi di esclusione dal normale orario di lavoro, come avviene nei casi, ad esempio, di malattia,infortunio, sciopero.
Ma, al contrario, trattasi di una ipotesi diversa che esula solo formalmente dalla elencazione tassativa ai sensi di legge dei casi appunto di esclusione dal normale orario contrattuale nei quali, anche se temporaneamente, non sorge, in dipendenza dal rapporto di lavoro né l’obbligo di svolgere l’attività lavorativa, né l’obbligazione di corrispondere la retribuzione.
Infatti, anche nell’ipotesi in commento di sospensione consensuale del rapporto di lavoro, il lavoratore non ha comunque diritto di ricevere una trattamento economico, pur in dipendenza del rapporto di lavoro, e nemmeno di prestare l’attività di lavoro.
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