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Con il decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209 e con la circolare ministeriale 31 maggio 2001, n. 50/E viene data definitiva operativita' all'esercizio del diritto d'interpello

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Istanze di interpello – Modalità di presentazione

15 Giugno 2001
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Per opportuna informazione si trasmettono il Decreto del Ministro delle Finanze 26 aprile 2001, n.209 (definito regolamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2001, n.128 e la Circolare 31 maggio 2001, n.50/E che attribuiscono definitiva operatività all`esercizio del diritto d`interpello, come strumento per il contribuente per ottenere spiegazioni da parte degli uffici del Fisco in merito all`applicazione di norme di natura tributaria.
Il nuovo interpello, od interpello “ordinario”” come precisato dalla stessa Amministrazione Finanziaria, si aggiunge, differenziandosi, ad altre due procedure affini che, relativamente ad un ristretto numero di fattispecie, risultavano già in vigore prima dell`approvazione di questo nuovo strumento, di cui all`art.11 della Legge 212/2000.
Si tratta in particolare dei cosiddetti:
·interpello “speciale”” che riguarda la possibilità di ottenere un parere preventivo da parte del Fisco in merito ad un limitato elenco di materie, tassativamente indicate dalla legge (art.21 Legge 413/1991);
·interpello “correttivo”” consentito al contribuente per chiedere la disapplicazione, nei riguardi di un caso concreto, di particolari disposizioni tributarie che, per prevenire comportamenti elusivi, hanno carattere restrittivo o punitivo (art.37 bis, comma 8 DPR 600/1973).
I presupposti fondamentali della richiesta di un parere da parte del contribuente, attraverso l`interpello “ordinario”” sono:
1. la natura personale e concreta del quesito: l`istanza d`interpello deve riguardare l`applicazione di una disposizione tributaria a casi concreti e personali, direttamente riconducili alla sfera d`interessi del soggetto richiedente.
A conferma, il regolamento stabilisce al comma 1 dell`art.3 che l`istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere una “circostanziata e specifica descrizione”” della fattispecie in esame, ed ammette ai commi 1, 2 e 3 dell`art.1 che questa venga presentata da ciascun contribuente direttamente coinvolto, indipendentemente dalla propria forma giuridica (persona fisica, società di persone o di capitali, ente od associazione), o da soggetti terzi, obbligati per legge agli adempimenti per conto del medesimo, purchè portatori di interessi specifici a questo riferibili.
Tra i soggetti legittimati vi rientrano, per specifica indicazione del Ministero, i sostituti d`imposta di cui all`art.23 del DPR 600/1973, i responsabili d`imposta (per esempio i notai) ed i coobbligati al pagamento dei tributi. Si aggiungano inoltre i rappresentanti dei contribuenti non persone fisiche ed i procuratori generali o speciali.
Sono altresì espressamente esclusi tutti i soggetti portatori di interessi collettivi, come le associazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali, fatta salva la possibilità per questi di proporre istanze d`interpello “ordinario”” relative a proprie posizioni fiscali e non a quelle dei propri rappresentati, iscritti o associati. Tali esigenze generali potranno diversamente essere soddisfatte nell`ambito delle più generali attività di consulenza giuridica o assistenza ai contribuenti nell`applicazione delle norme tributarie, nei modi e con gli effetti di cui alla Circolare 18 maggio 2000, n.99/E, di seguito brevemente illustrata.
2. la natura preventiva dell`interpello: tale istituto risulta funzionalmente concepito per anticipare al contribuente l`orientamento dell`Amministrazione Finanziaria, prima che questi ponga in essere comportamenti o atti che diano attuazione alla norma oggetto d`interpello. La presentazione dell`istanza non produce però alcun effetto sulle scadenze previste dalla norma tributaria, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza o di prescrizione.
Pur non escludendo il Ministero per i contribuenti la possibilità di proporre quesiti successivi al concretizzarsi di un comportamento concludente ai fini della norma oggetto dell`interpello, il mancato rispetto di tale condizione impedisce l`esplicitarsi degli effetti propri dell`interpello.
3. l`esistenza di condizioni d`incertezza: l`art.3 comma 5 del regolamento specifica che non ricorrono le condizioni d`incertezza, qualora l`Amministrazione Finanziaria abbia già fornito chiarimenti relativamente alla fattispecie oggetto di quesito, attraverso circolari, risoluzioni, istruzioni o note, diffuse presso i contribuenti mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero delle Finanze, nel link “Documentazione Tributaria””. In tal caso, pur considerando inammissibile l`istanza, l`Amministrazione ha comunque l`obbligo di comunicare al contribuente istante i dati identificativi del chiarimento.
La sussistenza congiunta delle suesposte tre condizioni rileva non solo ai fini dell`ammissibilità dell`istanza ma soprattutto per l`esplicitazione degli effetti dell`istanza previsti dall`art.5 del regolamento.
La richiesta in particolare deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alla descrizione circostanziata e specifica del caso – con allegata copia della documentazione non in possesso dell`Amministrazione che, da parte sua, ne può richiedere integrazione una sola volta -, i dati identificativi e l`indicazione del domicilio fiscale del soggetto istante e la sottoscrizione dell`istanza da parte dello stesso, anche se quest`ultimo requisito può essere sanato con la regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell`invito da parte dell`ufficio ricevente.
è inoltre necessario che sia esposta “in modo chiaro ed univoco”” il comportamento o la soluzione interpretativa che il contribuente ritiene corretta dal punto di vista giuridico. La mancanza di tale indicazione non importa certamente inammissibilità del quesito ma ne condiziona l`efficacia.
L`istanza d`interpello dovrà essere presentata in carta semplice agli uffici del Fisco competenti mediante consegna a mano o spedizione postale, in plico senza busta, con avviso di ricevimento. Questa verrà consegnata in via generale alla Direzione Regionale dell`Agenzia delle Entrate, in relazione al domicilio fiscale del contribuente, salvo presentazione alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell`Agenzia delle Entrate, nel caso l`istante sia un`amministrazione centrale dello Stato, un ente pubblico nazionale od un contribuente con ricavi superiori ai Lit. 500 miliardi. L`istanza potrà altresì essere presentata alla Direzione Compartimentale dell`Agenzia del Territorio ovvero alla Direzione Compartimentale dell`Agenzia delle Dogane territorialmente competente, in relazione ai tributi di cui trattasi, la cui gestione è a queste affidata.
La risposta scritta e motivata dell`ufficio finanziario competente deve pervenire al contribuente entro 120 giorni: (a) dalla data di consegna o ricezione dell`istanza; (b) dalla data di sottoscrizione, nel caso di successiva regolarizzazione; (c) ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa, in caso di richiesta da parte dell`ufficio finanziario. Questa verrà comunicata al contribuente attraverso le modalità di notifica di cui all`art.60 DPR 600/1973 o mediante servizio postale o in via telematica (modalità preclusa al contribuente). L`Amministrazione si riserva inoltre, nei casi di più quesiti analoghi, la facoltà di fornire risposte collettive, attraverso circolari, risoluzioni, istruzioni o note, diffuse presso i contribuenti mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero delle Finanze, nel link “Documentazione Tributaria””, mantenendosi l`obbligo di notifica individuale.
La risposta ha esclusivamente efficacia personale e permanente verso il soggetto istante, non solo per quel che riguarda la fattispecie concreta e personale prospettata nell`istanza, ma anche relativamente ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili al caso oggetto d`interpello.
La risposta potrà produrre i seguenti effetti:
(a)risposta tempestiva: se gli uffici forniscono risposta all`istanza entro i 120 giorni, questa non impegna il contribuente all`adozione dell`orientamento dell`Amministrazione ma vincola quest`ultima nella fase di accertamento: infatti non possono essere emessi atti a contenuto sanzionatorio in contrasto con la soluzione fornita al contribuente;
(b)risposta omessa: in tal caso, questa è da intendersi come silenzio-assenso da parte dell`Amministrazione, pertanto sono nulli gli atti d`accertamento difformi alla soluzione prospettata dal contribuente ed implicitamente condivisa dall`Amministrazione;
(c)risposta rettificativa: oltre il termine dei 120 giorni, l`Amministrazione si riserva la facoltà di formulare una successiva risposta rettificativa alla precedente, sia esplicita che omessa. Nel caso in cui il contribuente abbia già agito in conformità alla prima risposta, l`amministrazione non potrà contestargli alcunchè, pertanto, anche in questa ipotesi, sono nulli gli atti d`accertamento difformi alla soluzione prospettata. Qualora, invece, il contribuente non abbia posto in essere alcun comportamento od iniziativa conforme alla soluzione prospettata, l`Amministrazione è legittimata a recuperare, in applicazione dei principi affermati nella risposta rettificativa, le imposte eventualmente dovute e gli interessi relativi, senza sanzioni. è consentito il recupero delle imposte eventualmente dovute e degli interessi relativi, sempre senza sanzioni anche nel caso di omessa indicazione della soluzione interpretativa da parte del contribuente.
L`interpello “ordinario”” sopradescritto non è invece adottabile con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dalle associazioni di categoria (esempio: ANCE), portatrici di interessi riconducibili ad una pluralità di soggetti. Queste possono accedere esclusivamente all`interpello “ordinario”” così come definito dalla Circolare 18 maggio 2000, n.99/E, precedente all`approvazione dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) che ha istituito la suddetta procedura nelle modalità finora descritte.
L`interpello “ordinario”” a cui ci si riferisce nella citata Circolare n.99/E risulta strumento di efficacia diversa dal nuovo strumento introdotto dall`art.11 della Legge 212/2000. L`interpello riferibile, tra l`altro, alle associazioni di categoria è strutturato su tre diversi livelli:
1)locale: rivolto agli Uffici delle Entrate territorialmente competenti, relativamente a quesiti la cui soluzioni risulti “agevole”” ovvero facilmente desumibile dal dettato normativo o dalle pronunce dell`Amministrazione;
2)regionale: rivolto alle Direzioni Regionali delle Entrate dalle amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ordini professionali, associazioni sindacali o di categoria che esprimono interessi a rilevanza diffusa ma nell`ambito territoriale regionale (esempio: nostre associazioni provinciali e regionali). Il Ministero in tal caso ha sollecitato la creazione di preventive intese con gli organismi associativi, proprio al fine di razionalizzare e coor dinare le richieste;
3)nazionale: rivolto alla Direzione Centrale per gli affari giuridici ed il contenzioso tributario, le cui competenze sono espressamente specificate dal Decreto del Ministero delle Finanze 3 dicembre 1999, direttamente da parte delle amministrazioni pubbliche centrali, enti pubblici o privati, ordini professionali, associazioni sindacali o di categoria che esprimono interessi a rilevanza generale (esempio ANCE).
La formulazione dei quesiti ricalca sostanzialmente ciò che è stato già indicato per il nuovo interpello “ordinario””, relativamente ai riferimenti a fat tispecie concrete, ai contenuti essenziali e alle modalità operative già descritte, salvo la possibilità che la fattispecie portata all`esame del Fisco possa riguardare, per quanto riguarda gli organismi associativi, piuttosto che il singolo contribuente ed l`interesse economico a questi riferibile, una pluralità di soggetti e la tutela di interessi collettivi.
Le differenze riscontrabili attengono però alla diversa efficacia degli strumenti analizzati, a favore della quale, in questo secondo caso, l`Amministrazione rimanda esclusivamente all`impegno degli uffici coinvolti, ai quali si suggerisce di rispondere in un “tempo normalmente non superiore ai 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta””, senza in alcun modo prevedere effetti giuridicamente rilevanti, come avviene invece in questa nuova procedura.

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