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La sentenza della Cassazione ha chiarito come le lavoratrici raggiungono l'età pensionabile al sessantesimo anno di età e l'età massima lavorativa al sessantacinquesimo anno di età, per cui le stesse, anche qualora abbiano già raggiunto l'età pensionabile, non possono essere licenziate prima di aver raggiunto l'età massima lavorativa

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Licenziamento – Età pensionabile – Cassazione n. 13045, del 3 aprile – 1 giugno 2006.

11 Settembre 2006
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Nell’attuale ordinamento giuridico sussiste una distinzione tra l’età pensionabile e l’età massima lavorativa dei lavoratori dipendenti. L’età pensionabile per le donne è fissata al compimento del sessantesimo anno di età, mentre per gli uomini al compimento del sessantacinquesimo

L’età massima lavorativa per gli uomini coincide con la suddetta età pensionabile e per le donne è stabilita al sessantacinquesimo anno di età, come per gli uomini.

Pertanto, in tema di limiti alla libera recedibilità dal rapporto di lavoro, la tutela obbligatoria, unitamente a quella cosiddetta reale, deve ritenersi estesa a tutte le lavoratrici che, pur avendo raggiunto, come sopra detto, l’età pensionabile dei sessanta anni di età, non hanno ancora raggiunto l’età massima lavorativa dei sessantacinque anni di età.

Ne consegue che alle lavoratrici è consentito proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell’età pensionabile dei sessanta anni di età e fino al raggiungimento dell’età massima lavorativa dei sessantacinque anni di età, senza la necessità di un onere di comunicazione nei confronti del datore di lavoro.

Inoltre, nell’arco di tempo dal compimento, da parte delle lavoratrici, del sessantesimo anno di età a quello del sessantacinquesimo, al datore di lavoro è vietato di esercitare liberamente nei confronti delle medesime il potere di licenziamento.

Nei sensi di cui sopra si è pronunciata la Sez. Lav. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13045/06.

La Corte ha innanzitutto ricordato che il testo originario della legge n. 604/66, recante norme sui licenziamenti individuali, aveva previsto la libertà di recesso del datore di lavoro nel caso di lavoratori i quali avessero maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, recependo la differenza tra uomini e donne, la cui età di pensionamento in quel momento storico era fissata al sessantesimo anno di età per gli uomini e al cinquantacinquesimo anno di età per le donne.

Con le sentenze n. 137/86 e n. 498/88 della Corte Costituzionale, è stato affermato il principio costituzionale secondo cui la donna non può essere licenziata senza giustificato motivo prima del compimento della stessa età pensionabile fissata per gli uomini.

Alla luce di quanto sopra, il legislatore si è adeguato e con l’articolo 4 della legge n. 108/90, ha previsto il limite dei sessanta anni di età, ai fini del licenziamento, per uomini e donne in possesso dei requisiti pensionistici, ma facendo salva l’opzione di cui all’articolo 6 della legge n. 54/82, la quale consente, a seguito di apposita domanda, la permanenza del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età.

A seguito delle innovazioni legislative contenute nel decreto legislativo n. 503/92, si è riproposta la distinzione dell’età di pensionamento di vecchiaia per uomini e donne, per cui attualmente il diritto a tale pensione si consegue, per gli uomini, al compimento dei sessantacinque anni di età, e per le donne al compimento del sessantesimo anno di età.

E’ quindi intervenuta la sentenza della Cassazione in esame che ha chiarito come le lavoratrici raggiungono l’età pensionabile al sessantesimo anno di età e l’età massima lavorativa al sessantacinquesimo anno di età, per cui le stesse, anche qualora abbiano già raggiunto l’età pensionabile, non possono essere licenziate prima di aver raggiunto l’età massima lavorativa di cui sopra.

Ciò è in applicazione dei precetti costituzionali che non consentono di regolare l’età lavorativa delle donne in modo difforme da quanto previsto per gli uomini, non solo per quanto concerne il limite massimo di età, ma anche per quanto riguarda le condizioni per raggiungere il medesimo.

Non sussiste, invece, alcun precetto costituzionale che contrasti con la previsione che indica per le donne un limite di età inferiore a quello degli uomini per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

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