In particolare, devono essere considerate aspettative di ricavi e, come tali, non imponibili ai fini delle imposte sui redditi:
· le richieste di maggiori compensi fondate su varianti in corso d`opera, definibili come proposte di modifica del contratto. Tali pretese, infatti, non assumono rilevanza ai fini fiscali fintanto che non siano accettate dal committente;
· le richieste di carattere risarcitorio. Quest`ultime, infatti, sono dirette alla reintegrazione del patrimonio dell`appaltatore e, pertanto non possono rientrare tra i corrispettivi imponibili.
In conclusione, la Cassazione ribadisce che non rientrano tra le maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizionidi legge o di clausole contrattuali (imponibili in misura non inferiore al 50%), sia le pretese dell`appaltatore che si sostanzino in proposte di modifica del contratto, sia le pretese di carattere risaricitorio. Entrambe, infatti, sono mere pretese unilaterali costituenti «speranze di ricavi».
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
4390-Imposte sui redditi All1.pdfApri