Nella fattispecie di cui alla sentenza in oggetto due lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato per un rapporto a tempo parziale di tipo verticale avevano proposto ricorso al Tribunale del lavoro per ottenere il riconoscimento, da parte dell’Inps, della indennità di disoccupazione relativa ai periodi di inattività lavorativa. Il Giudice del merito ha ritenuto fondata tale pretesa.
Avverso la decisione di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l’Inps, adducendo che l’indennità di disoccupazione era stata erroneamente ritenuta sussistente dal giudice di merito, in quanto tale diritto doveva essere riconosciuto ai lavoratori licenziati e ciò non rientrava nel caso delle fattispecie in esame.
La questione di che trattasi, che aveva già precedentemente generato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità poiché, da un lato, Cass. 10 febbraio 1999, n. 1141, aveva ritenuto che il lavoratore a tempo parziale verticale avesse diritto a percepire l’indennità in parola in quanto iscritto alle liste di collocamento, da un altro lato, Cass. 28 marzo 2000, n. 3746, aveva limitato detto diritto agli occupati esclusivamente in lavorazioni di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno.
Il contrasto è stato in seguito risolto da una sentenza delle Sezioni Unite (Cass.Sez.Un. n. 1732 del 6 febbraio 2003) cui la sentenza in esame aderisce, la quale ha affermato che ai lavoratori impiegati a tempo parziale, di tipo verticale, non compete l’indennità di disoccupazione per i relativi periodi di inattività, essendo tale contratto fondato sulla libera volontà del lavoratore contraente.
Secondo la Corte nei periodi di pausa conseguenti alle tipologie di part – time in esame, non si verifica una ipotesi di disoccupazione involontaria e non è nemmeno prospettabile l’estensione in via analogica a tale caso della disciplina per tale disoccupazione vigente per i contratti stagionali.
La citata decisione a Sezioni Unite aveva generato una ulteriore questione di legittimità costituzionale, risolta dalla sentenza n. 121/06 della Corte Costituzionale, la quale ha affermato l’assenza di discriminazione, nella normativa nazionale, nei confronti dei lavoratori impiegati a tempo parziale in base al rilievo della esistenza di una evidente differenziazione nella direttiva comunitaria della posizione di tali lavoratori rispetto a quella prevista per i lavoratori stagionali.
Sulla base degli esposti rilievi giurisprudenziali, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Inps e, decidendo nel merito, rigettato la domanda dei ricorrenti.
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