Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre è stato pubblicato il decreto-legge 13 novembre 2006 n. 279 recante “Misure urgenti in materia di previdenza complementare”.
Tale decreto pone alcuni correttivi al decreto legislativo n. 252/2005 e anticipa di fatto l’avvio della riforma della previdenza complementare stabilendo che:
• tutte le forme pensionistiche complementari, entro il 31 dicembre 2006, dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della Covip e dovranno ricevere da parte della stessa, entro il 30 giugno 2007, l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti. In sostanza, solo le forme pensionistiche complementari che provvederanno all’adeguamento entro il termine indicato e che avranno ricevuto il benestare dalla Covip, potranno ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del tfr;
• qualora la forma pensionistica complementare, alla data del 30 giugno 2007, non avesse provveduto all’adeguamento, al lavoratore aderente sarà consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in deroga al periodo minimo di partecipazione di due anni previsto dallo stesso decreto 252/05.
Tutto ciò comporta che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il lavoratore potrà decidere in qualsiasi momento di aderire alla previdenza complementare attraverso il conferimento del tfr e dei contributi propri e del datore di lavoro.
Di conseguenza, il datore di lavoro verserà il tfr maturando al fondo di previdenza complementare prescelto. Il tfr maturato prima dell’adesione rimane presso l’azienda.
Il tfr del lavoratore che entro il 30 giugno 2007 non abbia espresso la propria volontà (silenzio), andrà a confluire al fondo negoziale di riferimento o, in mancanza, al fondo residuale Inps.
Il decreto dispone anche che, entro il 31 marzo 2007, le forme pensionistiche individuali dovranno essere attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita che prevedano la costituzione di un patrimonio autonomo e separato.
è altresì stabilito che polizze assicurative e fondi pensione aperti, entro il 1° luglio 2007, dovranno individuare un responsabile che detenga i previsti requisiti di professionalità e onorabilità e l’organismo di sorveglianza.
Per quanto riguarda l’assetto complessivo della nuova previdenza complementare, anche con riferimento alle misure di compensazione a favore delle imprese, si fa riserva di fornire i necessari chiarimenti alla luce della definitiva versione della legge finanziaria.
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