In vista dell`approssimarsi del termine per la presentazione dei Modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di settore (approvati con Provvedimento dell`Agenzia delle Entrate 5 maggio 2006 e pubblicati sul Supplemento Straordinario alla G.U. n. 122 del 27 maggio 2006), che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi UNICO 2006, come consuetudine, si invia in allegato la Guida ANCE alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati, con indicazioni integrative rispetto alle stesse istruzioni ministeriali.
Come ogni anno, sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), sono disponibili le versioni definitive dei suddetti modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di settore, da presentare unitamente ad UNICO 2006, tramite banca o posta entro il 31 luglio 2006 o in via telematica entro il 31 ottobre 2006.
Tra questi è presente il modello SG69U/2006 che, come noto, costituisce lo studio di settore per l`edilizia, in vigore dal periodo d`imposta 2002, per tutte le imprese e le società con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 Euro.
Le novità di quest`anno
Ü Indici di coerenza economica, finanziaria e patrimoniale
Come già evidenziato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006, è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2006, con il quale l`Amministrazione finanziaria ha approvato definitivamente i primi 4 Indici di coerenza sulla base dei quali possono essere effettuati accertamenti sulla base degli Studi di Settore.
A tal proposito, si ricorda che la legge 311/2004, art. 1, comma 409, modifica l`art. 10, commi 2 e 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni in materia di accertamento sulla base degli studi di settore.
Oltre ad estendere ai soggetti in contabilità ordinaria per obbligo (come la maggior parte delle imprese associate) l`accertamento sulla base degli Studi di Settore, quando in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l`ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli Studi di Settore risulta superiore all`ammontare dei compensi dichiarati[1], la finanziaria 2005 ha previsto che, nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, sia per obbligo che per opzione, in ogni caso, possono essere effettuati accertamenti sulla base degli Studi di Settore, anche quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, da individuarsi con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione degli Esperti.
Diversamente, i contribuenti risultanti congrui non saranno sottoposti ad accertamento anche nel caso in cui, per lo stesso periodo d`imposta, siano rilevate significative situazioni di incoerenza rispetto ai nuovi indici.
In tal ambito, è stato precisato, inoltre, che l`accertamento è possibile a partire dal periodo d`imposta 2004 ( art.1, comma 3 del Provvedimento), quindi, potranno essere assoggettati ad accertamento sulla base degli Studi di Settore i soggetti che nel 2004 risultino non congrui alle risultanze dello stesso e, sempre per il 2004, non coerenti con i nuovi indici.
Pertanto, a seguito del parere positivo espresso dalla Commissione degli Esperti (alla quale partecipa anche l`ANCE), riunitasi il 6 dicembre 2005, l`Amministrazione finanziaria ha così individuato 4 principali indicatori di coerenza, con le seguenti modalità applicative:
indicatore 1
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Rapporto fra valore dei beni strumentali mobili(al netto del valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria) (rigo F11 colonna 1 – colonna 2) e ammortamento di beni mobili strumentali (rigo F22 colonna 2)
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Situazione di incoerenza
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Valore dell`indicatore < 1
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riferimenti nel modello degli studi di settore relativo al periodo d`imposta 2004
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rigo F11 colonna 1: Valore dei beni strumentali
rigo F11 colonna 2: di cui “valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria””
rigo F22 colonna 2: Ammortamenti (di cui per beni mobili strumentali)
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indicatore 2
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Differenza fra Esistenze iniziali di merci, prodotti fini, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale (rigo F01) e le relative Rimanenze finali dell`esercizio precedente (rigo F05)
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Situazione di incoerenza
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Valore dell`indicatore ≠ 0
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Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i 2 valori di riferimento risulti contemporaneamente:
Ü ≠ 0
Ü = 1% del minore fra i 2 valori
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riferimenti nel modello degli studi di settore relativo al periodo d`imposta 2004
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rigo F01: Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale
rigo F05: Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale
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indicatore 3
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Differenza fra Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (rigo F03) e le relative Rimanenze finali dell`esercizio precedente (rigo F07)
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Situazione di incoerenza
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Valore dell`indicatore ≠ 0
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Una significativa situazione di incoerenza ricorre qualora la differenza tra i 2 valori di riferimento risulti contemporaneamente:
Ü ≠ 0
Ü = 1% del minore fra i 2 valori
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riferimenti nel modello degli studi di settore relativo al periodo d`imposta 2004
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rigo F03: Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
rigo F07: Rimanenze finali relative relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
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indicatore 4
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Disponibilità liquide (Cassa)
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Situazione di incoerenza
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Valore dell`indicatore < 0
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Una significativa situazione di incoerenza ricorre il valore delle disponibilità liquide risulti contemporaneamente:
Ü < 0
Ü = 100 in valore assoluto
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riferimenti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d`imposta 2004
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1. Unico PF 2005: RF72
2. Unico Soc. di Persone: RF65
3. Unico Soc. di Capitali: RS13
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Tutti i 4 indici considerati permettono di rilevare i più comuni errori formali di compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di Settore.
L`Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno, almeno per il primo periodo d`imposta per il quale tale modalità d`accertamento verrà applicata, escludere un quinto indicatore che individui per ciascun settore economico la durata media delle scorte.
Resta, comunque, confermato che tali indici saranno nei prossimi anni oggetto di integrazioni ed aggiornamenti (art. 1 comma 4 del citato Provvedimento).
Ü Programma delle revisioni per il periodo d`imposta 2006
Si ricorda, inoltre, che sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2006, è stato pubblicato il Provvedimento 20 marzo 2006 con il quale l`Agenzia delle Entrate ha individuato l`elenco degli Studi di Settore che saranno oggetto di revisione ai sensi dell`art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005.
Tra questi sono compresi:
1. l`SG69U che costituisce lo studio di settore per l`edilizia, in vigore dal periodo d`imposta 2002, per tutte le imprese e le società, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 Euro, aventi i seguenti codici di attività:
45.11.0 – Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
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45.12.0 – Trivellazioni e perforazioni
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45.21.1 – Lavori generali di costruzione di edifici
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45.21.2 – Lavori di ingegneria civile
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45.22.0 – Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici
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45.23.0 – Costruzioni di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi
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45.24.0 – Costruzione di opere idrauliche
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45.25.0 – Altri lavori speciali di costruzione
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2. l`SG40U che costituisce lo studio di settore per gli esercenti attività di valorizzazione, vendita e locazione degli immobili, anch`esso in vigore dal periodo d`imposta 2002, per tutte le imprese e le società, con ricavi ed incrementi di rimanenze entro 5.164.569 Euro, aventi i seguenti codici di attività:
70.11.0 – Valorizzazione e promozione immobiliare
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70.12.0 – Compravendita di beni immobili
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70.20.0 – Locazione di beni immobili
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Come noto, il citato comma 399, dell`art. 1 della legge 311/2004, ha previsto, di norma, la revisione degli Studi di Settore ogni 4 anni dall`entrata in vigore dello studio, ovvero dall`ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima dei 4 anni tenuto conto di dati e informazioni ufficiali, quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della Commissione di esperti costituita con i rappresentanti delle Associazioni di categoria, tra le quali l`ANCE.
Gli Studi selezionati sono stati scelti in relazione all`anno della loro approvazione (studi approvati in anni meno recenti), nonchè sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle associazioni di categoria ovvero degli osservatori provinciali.
Al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti accorpamenti tra studi o tra codici di attività, che si renderanno necessari durante l`elaborazione degli stessi. Gli Studi così revisionati saranno applicabili a partire dal periodo d`imposta 2006 (dichiarazioni dei redditi relativi al periodo d`imposta 2006-Unico 2007).
Ü Modifiche alla disciplina dell`asseverazione
Si richiama, infine, l`attenzione sulle modifiche alla disciplina dell`asseverazione operate dal Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.248 che, ai sensi dell`art. 7-sexies, ha abrogato il comma 2 dell`art. 3 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 1999, n. 164 in base al quale era previsto che con l`asseverazione veniva attestata la congruità dell`ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificavano la non congruità dei predetti ricavi o compensi. Potevano essere attestate, inoltre, le cause che giustificavano un`incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi.
Con le modifiche intervenute con il citato DL 203/2005, si fa presente che l`asseverazione dei dati contabili ed extracontabili rilevanti ai fini degli studi di settore può essere apposta solo da:
– i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell`articolo 3 del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni,
– i responsabili dell`assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell`articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
mentre l`attestazione delle cause che possono spiegare la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall`applicazione degli studi di settore e/o le cause che giustificano un`incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi, può essere effettuata da:
– i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell`articolo 3 del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni,
– i responsabili dell`assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell`articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
– i dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all`assistenza tecnica di cui all`articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In conclusione, relativamente al Modello di comunicazione dei dati rilevanti, con riferimento all`SG69U/2006 (Studio di Settore per l`edilizia) si segnala inoltre che, rispetto al Modello dello scorso anno (riferito al periodo d`imposta 2004), sono state introdotte alcune modifiche di carattere formale al quadro F relativo ai (“Elementi contabili””), in particolare, nella numerazione dei righi. Tuttavia tali modifiche non incidono in alcun modo sulla natura e determinazione dei dati richiesti. Per la trattazione specifica dei nuovi elementi inseriti si rimanda alla Guida allegata.
compilazione del modello – indicazioni generali
Per quanto concerne la compilazione dell`SG69U/2006, si richiama l`attenzione sui seguenti punti generali, contenuti nelle istruzioni generali al suddetto modello, rimandando un esame più dettagliato delle diverse voci alla Guida ANCE fornita in allegato alla presente circolare:
1. le norme richiamate nelle istruzioni, relative al TUIR (DPR 917/1986), fanno riferimento alla formulazione dello stesso vigente a partire dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. 344/2003 che, come noto, ha istituito la nuova imposta sul reddito delle società (IRES);
2. sono esclusi dall`applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel periodo di imposta precedente hanno dichiarato ricavi ed incrementi di rimanenze superiori a Euro 5.164.569.
Ai fini della verifica del limite di esclusione dall`applicazione degli studi di settore, i ricavi vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del TUIR;
3. i contribuenti con periodo d`imposta non coincidente con l`anno solare devono comunicare i dati richiesti nel modello di comunicazione, con riferimento alla data del 31 dicembre, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d`imposta;
4. il riferimento alle “spese sostenute””, contenuto nelle istruzioni ministeriali, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi che, per quanto riguarda, l`attività d`impresa, è quello di competenza;
5. i dati contabili (strutturali) devono essere comunicati senza tener conto delle variazioni fiscali. Viceversa i dati contabili da indicare nel quadro F (“Elementi contabili ai fini dell`applicazione degli studi di settore””) e X (“Altre informazioni rilevanti ai fini dell`applicazione degli studi di settore””) devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall`applicazione di disposizioni tributarie;
inserendo i dati contabili ed extracontabili in GE.RI.CO. 2006, anch`esso disponibile sul sito Internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), vengono fornite indicazioni in ordine alla congruità dei ricavi dichiarati, alla coerenza dei principali indicatori economici (per l`edilizia, gli indici di coerenza sono valore aggiunto per addetto e la redditività) che caratterizzano l`attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assunti da operatori economici operanti nello stesso settore e con caratteristiche
[1]La legge 311/2004, modificando l`art. 10, commi 2 e 3, della legge 8 maggio 1998, n.146 ha esteso ai soggetti in contabilità ordinaria per obbligo (come la maggior parte delle imprese associate) l`accertamento sulla base degli Studi di Settore, quando in almeno due periodi di imposta su tre consecutivi, l`ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli Studi di Settore risulta superiore all`ammontare dei compensi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
In sostanza, viene meno, per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo, la previgente disposizione che prevedeva l`accertamento sulla base delle risultanze degli Studi, solo se verificata «l`inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l`irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570».
A partire dai controlli effettuati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, tale misura, già operante per i contribuenti in contabilità ordinaria per effetto di opzione, trova quindi applicazione estesa per tutti gli esercenti attività d`impresa in contabilità ordinaria.
Pertanto, ai fini di un eventuale accertamento relativamente al periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2005, è possibile operare una verifica, tenendo conto di una situazione di non congruità per due periodi d`imposta su tre, a partire dal periodo d`imposta 2003.
Esempi
Periodi d`imposta
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Accertamento periodo d`imposta 2005
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2003
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2004
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2005
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Non congruo
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Congruo
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Non congruo
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Possibile
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Congruo
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Non congruo
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Congruo
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No
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Congruo
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Non congruo
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Non congruo
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Possibile
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