In particolare, l`Agenzia precisa che nell`ipotesi di acquisto di un bene immobile (nel caso specifico in corso di realizzazione), l`investimento può intendersi “avviato”” con la stipula del contratto preliminare ed il versamento di un acconto tramite assegno bancario riferibile, in modo inconfutabile, allo stesso investimento.
In generale, l“`avvio”” degli investimenti deve, infatti, essere “individuato nel momento, risultante da uno o più elementi certi tra loro coordinati, in cui il contribuente assume l`impegno a realizzare l`investimento, attraverso atti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco alla sua effettiva realizzazione””.
In tal caso, l`Agenzia ritiene che la stipula del preliminare di compravendita ed il pagamento di acconti tramite assegni bancari manifestino la volontà concreta del contribuente ad avviare l`investimento e, nello specifico, la conseguente legittimità ad avvalersi delle agevolazioni fiscali secondo la procedura automatica vigente prima dell`8 luglio 2002.
4604-Risoluzione 9 maggio 2003, n. 102-E.pdfApri