Uno degli elementi essenziali delle novità introdotte dal Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344 (le cui modifiche apportate al TUIR D.P.R. 916/1987 sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004) è costituito dalla completa riformulazione delle regole impositive degli utili percepiti su partecipazioni societarie.
Principio cardine del D.Lgs. 344/2003, che introduce nel nostro ordinamento una prima parte della Riforma del Sistema fiscale prevista dalla Legge delega 7 aprile 2003, n.80, è proprio l`abbandono del cosiddetto «sistema d`imputazione» e l`adozione del «sistema di esenzione».
Il cosiddetto «imputation system», in vigore fino al 31 dicembre 2003, consisteva proprio nel considerare definitiva la tassazione dei redditi realizzati dalla società di capitali solo al momento dell`incasso dell`utile da parte dei soci ai quali, di contro, veniva riconosciuto un credito corrispondente all`ammontare delle imposte pagate (IRPEG/IRES) dalla società partecipata.
La complessità di un regime impositivo simile è stata nella pratica particolarmente riscontrata a livello di gestione dei dividendi pagati ai soggetti non residenti, tale da far rilevare una situazione di fatto discriminatoria per questi ultimi.
Infatti, sebbene il modello d`imputazione risulti il miglior strumento di neutralizzazione della doppia imposizione del reddito prodotto in capo ad una società e distribuito ai soci, le autorità comunitarie (Comunicazione della Commissione europea COM (2001) 582 e Sentenza della Corte di giustizia 6 giugno 2000, n.C-35/98) hanno rilevato che la mancata estensione di tale regime anche ai dividendi di fonte estera costituiva di fatto un ostacolo alla libera circolazione dei capitali nel contesto comunitario.
Tale circostanza ha chiaramente influenzato le scelte del Legislatore italiano che, nella relazione d`accompagnamento al D.Lgs. 344/2003, precisa come l`adozione del «regime di esenzione», in vigore dal 1° gennaio 2004,consente «di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera al medesimo trattamento consistente, in linea di principio, nella loro esclusione da imposizione in capo al soggetto percettore.»
Con l`entrata in vigore del nuovo «sistema di esenzione», quindi, il meccanismo del credito d`imposta viene abolito e sostituito da un sistema di detassazione parziale del dividendo percepito dal socio o detentore di quote patrimoniali.
A prescindere dalla tassazione subita in capo alla società produttrice del reddito, quindi, l`imposizione in capo ad ogni singolo socio risulta dunque omogenea, sebbene modulata in relazione alla tipologia del soggetto percettore (sia questi persona fisica, esercente o meno attività d`impresa, o società di persone o di capitali).
Più specificatamente, la nuova tassazione dei dividendisi caratterizza per:
Ø l`esenzione nella misura del 60% (quindi, imponibilità per il 40%) degli utili percepiti, fuori dall`esercizio di un`attività d`impresa, su partecipazioni societarie qualificate, che concorrono, secondo il principio di cassa, alla determinazione del reddito imponibile complessivo, come redditi di capitale, ai sensi dell`art.47, comma 1 del TUIR;
Ø la tassazione con ritenuta alla fonte a titolo d`imposta pari al 12.50% degli utili percepiti, fuori dall`esercizio di un`attività d`impresa, su partecipazioni societarie non qualificate, ai sensi dell`art.27, comma 1 del DPR 600/1973;
Ø l`esenzione nella misura del 60% (quindi, imponibilità per il 40%) degli utili percepiti da soggetti non IRES, nell`esercizio di un`attività d`impresa, su partecipazioni societarie qualificate o non, che concorrono, secondo il principio di cassa, alla determinazione del reddito imponibile complessivo, come redditi di impresa, ai sensi dell`art.59, comma 1 del TUIR;
Ø l`esenzione nella misura del 95% (quindi, imponibilità per il 5%) degli utili percepiti da soggetti IRES, su partecipazioni societarie che concorrono alla determinazione del reddito imponibile complessivo, ai sensi dell`art.89, comma 2 del TUIR, qualora non venga esercita l`opzione della tassazione consolidata (art.117 e sgg. del TUIR).
Come per l`istituto della “Partecipation exemption“ (Cfr. IRES – Il nuovo regime della “participation exemption del 9 aprile 2004), appare piuttosto evidente lo “svantaggio”” fiscale per le società di persone e per le imprese individuali (strutture molto diffuse tra le associate) rispetto al più favorevole trattamento riservato alle società di capitali (ed, in generale, ai soggetti IRES), svantaggio che si ritiene debba essere attentamente valutato nelle future scelte strategiche delle imprese.
Di seguito, vengono analizzati i tratti essenziali della nuova tassazione dei dividendi, evidenziando le peculiarità a seconda del soggetto percettore degli stessi.
Indice
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1. Definizione di utili da partecipazione
2. Tassazione dei dividendi e soggetti percettori
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1.1Tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non esercenti attività commerciale (soggetti IRPEF/IRE)
1.2Tassazione dei dividendi percepiti da soggetti esercenti attività commerciale (soggetti IRPEF/IRE)
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1.3Tassazione dei dividendi percepiti da società di capitali ed enti commerciali (soggetti IRES)
1.3.1 Tassazione su base consolidata
1.3.2 Opzione per la tassazione per trasparenza
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3. Decorrenza delle nuove regole e regime transitorio
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1. Definizione di utili da partecipazione
I dividendi relativi al possesso di partecipazioni societarie rappresentano utili da partecipazione, ai sensi del combinato disposto degli artt.44 e 47 del TUIR (DPR 917/1986, così come modificato dal D.Lgs.344/2003).
In particolare, costituiscono utili da partecipazione:
Ø gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all`IRES;
Ø la remunerazione dei finanziamenti (di cui all`art.98 del nuovo TUIR) eccedenti il rapporto 4 a1 (5 a 1 solo per il 2004) tra l`ammontare dei finanziamenti, direttamente erogati dal socio qualificato o da sue parti correlate, e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate;
Ø gli utili derivanti da associazione in partecipazione e da contratti di cui al comma 1 dell`art.2554 del Codice civile (contratti di cointeressenza agli utili di un`impresa senza partecipazione alle perdite e contratti con cui un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto) per i quali si applicano le stesse regole dell`associazione in partecipazione (artt.2549 e sgg.).
La disciplina fiscale riservata a tali redditi differisce, come anticipato, a seconda del soggetto a favore del quale sono distribuiti, rappresentando in particolare:
¨ redditi di capitale per le persone fisiche non esercenti attività commerciale;
¨ redditi d`impresa per le società di persone e imprenditori individuali;
¨ componenti positive del reddito imponibile per le società di capitali e gli enti commerciali, assoggettati ad IRES.
2. Tassazione dei dividendi e soggetti percettori
Le novità introdotte dal D.Lgs.344/2003 per quanto riguarda la corretta individuazione della fattispecie imponibile e la determinazione della relativa base di computo dell`imposta si ritiene possano essere più chiaramente colte, proprio tenendo presente la distinzione a seconda del soggetto che percepisce il dividendo.
2.1 Tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non esercenti attività commerciale
Per quanto riguarda i dividendi percepiti a titolo di reddito di capitale, ex art.44 del D.P.R. 917/1986, così come modificato dal D.Lgs. 344/2003, al di fuori dell`esercizio di una qualsivoglia attività d`impresa, a partire dai periodi d`imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, il regime impositivo viene distinto a seconda della percentuale di possesso della partecipazione da cui derivano i dividendi.
In particolare, ai sensi del comma 1, lettera c) dell`art.67 del nuovo TUIR, costituiscono partecipazioni qualificate le partecipazioni, i diritti o titoli posseduti che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell`assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Sulla base di dette indicazioni, la nuova tassazione dei dividendi è schematizzabile nel seguente modo:
Percettore
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Dividendo e/o utile
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Imponibile
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Ritenuta
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Persona fisica con partecipazione non qualificata
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Utile distribuito da società o ente residente o non [1]
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100%
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12.50%
a titolo definitivo
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Persona fisica con partecipazione qualificata
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Utile distribuito da società o ente residente
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40%
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–
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Persona fisica con partecipazione qualificata
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Utile distribuito da società o ente non residente1
|
40%
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12.50%
a titolo d`acconto
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Persona fisica
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Utile distribuito da società o ente residente in territori «black list» se non già tassati in base alla normativa CFC[2]
|
100%
|
–
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Nello specifico, per un contribuente non esercente attività commerciale, titolare di una partecipazione non qualificata, l`imposta dovuta è pari al 12,50%, ai sensi dell`art.27, comma 1, D.P.R.600/1973, ritenuta alla fonte a titolo definitivo, senza possibilità d`opzione e senza alcun obbligo di rilevazione in sede di dichiarazione dei redditi.
Esempio 1
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Dividendo lordo
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10.000
|
Base imponibile pari al 100% del dividendo distribuito
|
10.000
|
Ritenuta alla fonte
(a titolo di imposta 12,5%)
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1.250
|
Dividendo netto percepito
|
8.750
|
Diversamente, nel caso che il privato non imprenditore sia titolare di una partecipazione qualificata, il relativo dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo, come reddito di capitale, ai sensi dell`art.47, comma 1 del TUIR 917/1986, sottoposto a tassazione limitatamente al 40% del suo ammontare, con aliquota marginale propria del contribuente, senza alcuna trattenuta alla fonte all`atto della distribuzione, come disposto dal comma 5 del citato art.27 del D.P.R. 600/1973.
Esempio 2
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Dividendo lordo percepito
|
10.000
|
Base imponibile pari al 40% del dividendo distribuito
|
4.000
|
IRPEF dovuta
(supponendo una aliquota marginale per esempio del 39%)
|
1.560
|
Dividendo netto
|
8.440
|
In questo caso, in sostanza, per ogni 1.000 Euro di dividendo lordo percepito dal soggetto non esercente attività commerciale, la tassazione netta, tenuto conto dell`esclusione dall`imponibile di una quota pari al 60% (dividendo imponibile pari a 400 euro), risulta pari a:
Aliquote marginali progressive
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Imposta dovuta
(in euro)
|
Aliquote effettive
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23%
|
92
|
9,2%
|
29%
|
116
|
11,6%
|
31%
|
124
|
12,4%
|
39%
|
156
|
15,6%
|
45%
|
180
|
18%
|
In tutti i casi, tali redditi si imputano a tassazione secondo il criterio di cassa, ovvero al momento della loro effettiva percezione da parte del socio.
Si ritiene opportuno sottolineare, inoltre, che, sulla base delle novità introdotte dal D.Lgs. 344/2003, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l`utile dell`esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 dell`art.47 del nuovo TUIR[3] per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
In altri termini, in presenza di tali poste nel bilancio della partecipata, l`eventuale distribuzione di riserve di capitale (quali quelle di cui al comma 5 dell`art.47, come, per esempio, riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto), va qualificata ai soli fini fiscali come distribuzione di utili, comportando conseguentemente la tassazione delle somme incassate dal socio come dividendi, ferma restando la diversa natura civilistica dell`importo rimborsato.
Per quanto riguarda i dividendi provenienti dalla società aventi sede nei Paesi compresi nella cosiddetta «black list» dei territori aventi regime fiscale privilegiato[4], questi sono sottoposti a tassazione per il loro intero ammontare, salva l`ipotesi in cui non siano stati già tassati in capo al socio percettore, in applicazione delle disposizioni in materia di controlled foreign companies (cosiddette CFC), attualmente disciplinate dall`art.167 del nuovo TUIR 917/1986[5], o qualora mediante istanza di interpello si dimostri che i redditi prodotti dalla società controllata non residente siano stati tassati in Stati diversi da quelli fiscalmente privilegiati
2.2 Tassazione dei dividendi percepiti da soggetti esercenti attività commerciale
Gli utili percepiti in relazione a partecipazioni societarie, nell`esercizio di attività d`impresa, da società di persone e imprese individuali (soggetti IRPEF/IRE esercenti attività commerciale), fruiscono dell`esenzione nella misura del 60%, risultando quindi soggette ad imposta (IRPEF/IRE con l`aliquota marginale propria del contribuente) per il restante 40% del relativo ammontare (art.59, comma 1, nuovo TUIR), indipendentemente dal fatto che la partecipazione posseduta costituisca partecipazione qualificata o non.
In sintesi:
Percettore
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Dividendo e/o utile
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Imponibile
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Ritenuta
|
Persona fisica e società di persone esercenti attività commerciale con partecipazione non qualificata
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Utile distribuito da società o ente residente e non
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40%
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–
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Persona fisica e società di persone esercenti attività commerciale con partecipazione qualificata
|
Utile distribuito da società o ente residente
|
40%
|
–
|
Persona fisica e società di persone esercenti attività commerciale
|
Utile distribuito da società o ente residente in territori «black list» se non già tassati in base alla normativa CFC
|
100%
|
–
|
Ad esemplificazione:
Esempio 3
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Dividendo lordo percepito
|
10.000
|
Base imponibile pari al 40% del dividendo distribuito
|
4.000
|
IRPEF dovuta
(supponendo una aliquota marginale per esempio del 45%)
|
1.800
|
Dividendo netto
|
8.200
|
2.3 Tassazione dei dividendi percepiti da società di capitali ed enti commerciali (soggetti IRES)
Le disposizioni contenute nell`art.89 del nuovo TUIR, in materia di dividendi ed interessi confermano, anche per i soggetti IRES, il principio di esclusione degli utili distribuiti dalla formazione del reddito imponibile dell`esercizio in cui sono percepiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti di cui all`articolo 73, comma 1, lettere a) e b)[6], nella misura del 95% del loro ammontare.
In sostanza, il dividendo percepito dal soggetto IRES rientra tra i proventi da partecipazione, iscritti nel Conto Economico della partecipante, ai sensi dell`art.2425 del Codice civile, sul quale deve essere operata, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione sull`ammontare civilistico pari al 95% dello stesso.
Esempio 4
|
Dividendo lordo percepito
|
10.000
|
Base imponibile
(pari al 5% del dividendo distribuito)
|
500
|
IRES dovuta
(con aliquota del 33%)
|
165
|
Dividendo netto
Aliquota effettiva d`imposta (165/10.000)
|
9.835
1,65%
|
Diversamente dalle persone fisiche esercenti o meno attività commerciale e dalle società di persone, per i contribuenti IRES sono inoltre previste delle eccezioni alle regole sopra delineate, nei casi di:
1. tassazione su base consolidata (artt.117 e sgg. del TUIR);
2. opzione per la tassazione per trasparenza (art.115 del TUIR).
2.3.1 Tassazione su base consolidata
Come noto, ai sensi del citato disposto normativo, fatta salva la verifica delle condizioni di controllo di cui all`art.120 del nuovo TUIR, le società di capitali e gli enti commerciali possono esercitare congiuntamente l`opzione di tassazione consolidata che comporta la determinazione di un unico reddito complessivo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti interessati, per l`intero importo degli stessi, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante.
In tale ipotesi, la società controllante corrisponde all`Erario l`imposta dovuta anche sul reddito della società controllata, rieddabitandole l`importo corrispondente, in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell`art.118[7], comma 4 del TUIR, in quanto somma percepita e versata tra le società interessate al consolidamento in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
Per quanto riguarda, in particolare, la tassazione dei dividendi incassati dalla controllante, quest`ultima rileverà nel proprio Conto Economico l`importo del dividendo percepito, ai sensi dell`art.2425 del Codice civile, sul quale deve essere operata, coerentemente alle disposizioni generali, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione sull`ammontare civilistico pari al 95% dello stesso.
In sede di dichiarazione di gruppo, la società controllante opera un`ulteriore variazione decrementativa per un ammontare del 5% del dividendo percepito, corrispondente alla quota imponibile dello stesso dividendo distribuito dalla consolidata, come prescritto ai sensi dell`art.122[8], comma 1, lett.a) del DPR 917/1986, anche se proveniente, in tutto o in parte, da utili realizzati dalla partecipata in esercizi precedenti all`esercizio in cui l`opzione viene esercitata.
Esempio 5
|
Dividendo lordo percepito
|
10.000
|
Variazione in diminuzione 95% per esenzione
Base imponibile IRES della controllante in via ordinaria 5%
Variazione in diminuzione per rettifica di consolidamento
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9.500
500
500
|
Base imponibile IRES di gruppo
|
0
|
2.3.2 Opzione per la tassazione per trasparenza
L`integrale neutralità fiscale dei dividendi corrisposti tra società di capitali, secondo le modalità sopra citate, si realizza anche nell`ipotesi di opzione della tassazione per la trasparenza fiscale, di cui all`art.115 del TUIR, consentita nei casi di compagini sociali costituite interamente da società di capitali con quote di partecipazione agli utili comprese tra il 10% ed il 50%.
Per completezza, si ricorda che l`esercizio dell`opzione per tale istituto consente l`imputazione del reddito imponibile della società partecipata a ciascun socio, indipendentemente dall`effettiva percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione.
Questa è altresì ammessa a condizione che:
a) la società partecipata sia una S.r.l. o una società cooperativa;
b) il volume di ricavi della società partecipata non superi le soglie previste per l`applicazione degli studi di settore (5.164.568,99 euro).
c) i soci della stessa siano tutti persone fisiche, indipendentemente dal fatto che la partecipazione risulti posseduta nell`esercizio di una attività di impresa o a titolo personale, in numero non superiore alle 10 unità (o 20 nel caso di società cooperative), a prescindere dalle percentuali di partecipazione agli utili e ai diritti di voto in assemblea.
Risulta pertanto evidente che, in tal ambito, si applicano le disposizioni generali di tassazione dei dividendi previste per le persone fisiche esercenti o meno attività d`impresa (base imponibile del 40% dell`importo dell`utile percepito).
3 Decorrenza e regime transitorio
La nuova tassazione degli utili è applicabile sui dividendi distribuiti a partire dal primo periodo d`imposta successivo all`entrata in vigore della Riforma, ai sensi dell`art.4 del D.Lgs. 344/2003, ovvero per i periodi d`imposta che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Pertanto, per le persone fisiche e per tutti i contribuenti il cui periodo d`imposta coincide con l`anno solare, il nuovo regime riguarderà gli utili incassati a partire dal 1° gennaio 2004, anche se relativi ad esercizi precedenti della società partecipata, anche qualora la delibera di distribuzione fosse stata antecedente a tale data.
Diversamente, per quanto riguarda il caso di società con esercizio non coincidente con l`anno solare, queste applicheranno le nuove disposizioni in relazione agli utili percepiti a decorrere dal periodo d`imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2004, ancora soggetto al regime di tassazione previgente.
In tal ambito, con la Circolare n.4/E del 3 febbraio 2004, l`Agenzia delle Entrate ha specificato che ai dividendi percepiti da soggetti con esercizio non coincidente con l`anno solare continua ad applicarsi la disciplina del credito d`imposta anche nel 2004, con riferimento al periodo in corso al 1° gennaio dello stesso anno e fatte salve le disposizioni introdotte dall`art. 40 del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003.
In particolare, il suddetto art.40 contiene una specifica disposizione transitoria che, nel passaggio dal regime previgente alla nuova tassazione dei dividendi, limita la fruibilità dei vecchi crediti d`imposta relativi agli utili distribuiti da società ed enti.
Vengono difatti introdotte alcune restrizioni alla disciplina del credito d`imposta relativamente alle distribuzioni di acconti sui dividendi ed alle distribuzioni di utili portati a nuovo o accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 (data di entrata in vigore del citato decreto legge).
In particolare:
· alle distribuzioni di riserve di utili, deliberate dal 30 settembre 2003 sino alla chiusura del periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2003, non compete il credito d`imposta “pieno””, ma solo quello limitato, riducendo la misura dello stesso dal 56,25% al 51,51% (art.40, comma 1 del D.L. 269/2003).
L`Amministrazione finanziaria ha chiarito che il limite temporale indicato dalla norma deve intendersi in via generale come chiusura dell`ultimo periodo d`imposta al quale si applica il precedente regime di tassazione dei dividendi.
Si precisa inoltre che:
– se il periodo d`imposta della partecipata e della partecipante coincidano, gli utili e le riserve di utili distribuiti successivamente al periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2003, sono sicuramente soggette al nuovo regime previsto dalla riforma ed in relazione ad essi non spetta il credito d`imposta,
– se il periodo d`imposta della partecipante si protrae oltre il termine di quello della partecipata, le disposizioni limitative si applicano anche alle distribuzioni deliberate dalla partecipata fino al termine del periodo d`imposta della partecipante (ultimo periodo d`imposta in cui trova ancora applicazione il previgente regime di tassazione dei dividendi);
· agli acconti sui dividendi, deliberati successivamente al 30 settembre 2003, ai sensi dell`art.2433-bis del Codice civile, si applica il medesimo regime fiscale dell`utile che sarà deliberato con riferimento al periodo d`imposta in cui è stato distribuito l`acconto (art.40, comma 1 del D.L. 269/2003)
Per verificare il regime fiscale di tali acconti in capo al socio, sarà necessario determinare il regime fiscale, in capo allo stesso, dell`utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall`assemblea che approva il bilancio 2003 della partecipata.
Nel caso di una società con esercizio coincidente con l`anno solare che deliberi la distribuzione di acconti sull`utile del 2003, prima del 31 dicembre 2003:
– se il socio partecipante è un soggetto con esercizio coincidente con l`anno solare, indipendentemente dal momento dell`effettiva percezione dell`acconto, non spetterà alcun credito d`imposta, poichè l`utile del 2003 sarebbe comunque distribuito nel 2004, quando al socio si applicherà il nuovo regime di tassazione dei dividendi,
– se il socio è un soggetto con esercizio non coincidente con l`anno solare, il regime fiscale dell`acconto sui dividendi, percepito nel medesimo periodo d`imposta, dipenderà dal momento in cui l`assemblea della società partecipata approva il relativo bilancio:
(a) se la partecipata approva il bilancio entro il termine dell`esercizio della partecipante, in corso al 31 dicembre 2003, ed in tale sede è confermato il conseguimento dell`utile per il 2003, alla distribuzione dell`acconto spetta il credito d`imposta determinato con le regole ordinarie,
(b) se la partecipata approva il bilancio dopo tale termine, viceversa, alla partecipante non spetterà il credito d`imposta in relazione all`acconto, poichè il regime fiscale dell`utile al quale l`acconto si riferisce è quello tipico della riforma;
· alle distribuzioni di utili relativi al periodo d`imposta chiuso prima del 31 dicembre 2003, nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell`esercizio, non compete il credito d`imposta “pieno””, ma solo quello limitato, riducendo la misura dal 56,25% al 51,51% (art.40, comma 2 del D.L. 269/2003);
Per completezza si ricorda, infine, che per quanto riguarda i dividendi percepiti da enti non commerciali (attualmente soggetti IRES ai sensi dell`art.73, lett.c del TUIR), questi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo secondo le regole della esenzione parziale al 95%, come per tutti gli altri soggetti IRES (ex art.89 del nuovo TUIR).
[1] La ritenuta sia a titolo d`acconto che a titolo d`imposta è operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero.
[2] Se il reddito della CFC è tassato per trasparenza, l`utile distribuito è totalmente esente
[3] Art.47 Utili da partecipazione
(omissis)
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all`imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
(omissis)
[4] Cfr. D.M. 23 gennaio 2002
[5] Art.167 Disposizioni in materia di imprese estere controllate.
(omissis)
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.
(omissis)
[6] Società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l.) società cooperative e società di mutua assicurazione residenti ed enti commerciali (pubblici e privati)
[7] Art. 118 Effetti dell`esercizio dell`opzione
1. L`esercizio dell`opzione per la tassazione di gruppo di cui all`articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l`intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell`unica imposta dovuta o dell`unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all`inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d`imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l`applicabilità delle disposizioni di cui all`articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L`acconto dovuto è determinato sulla base dell`imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d`imposta e delle ritenute d`acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell`articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione dell`acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell`imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d`imposta e delle ritenute d`acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all`articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
[8] Art. 122 Obblighi della società od ente controllante e rettifiche di consolidamento
1.La società o l`ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni:
a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate di cui all`articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell`opzione;
(omissis)