L’Inail, con l’allegata circolare, precisa alcuni aspetti rilevanti e operativi legati all’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di irregolarità accertata mediante il Durc dell’appaltatore o del subappaltatore ex art. 4 del regolamento del Codice degli appalti, di cui già alla circolare n. 3 del Ministero del Lavoro dello scorso gennaio.
L’Inail, pertanto, ribadisce i soggetti nei cui confronti opera l’intervento (appaltatore o subappaltatore), i soggetti tenuti ad attivare tale l’intervento (tutte le stazioni appaltanti), le modalità con le quali l’istituto, in occasione della verifica della regolarità contributiva riferita all’intera situazione aziendale e prima di attestare l’irregolarità, deve esperire la procedura di richiesta di regolarizzazione ex art. 7 del D.M. 24/10/2007.
Le somme per le quali deve intervenire la stazione appaltante, al netto delle ritenute di cui all’art. 4 co. 3 del Regolamento (ritenuta dello 0,50%), come già precisato nella circolare ministeriale, possono colmare in tutto o anche solo in parte il debito contributivo riscontrato a carico dell’operatore economico (appaltatore o subappaltatore).
Qualora l’importo dell’inadempienza riguardi più istituti (Inps, Inail e Casse Edili) e l’importo per il quale interviene la stazione appaltante sia inferiore, l’intervento sostitutivo opererà proporzionalmente.
Una volta effettuato l’intervento sostitutivo, la stazione appaltante non dovrà richiedere un nuovo Durc, per versare l’eventuale residuo all’operatore economico, salvo evidentemente i casi di fasi successive dell’appalto o di diverso appalto.
Intervento sostitutivo in caso di subappalto
In caso di irregolarità del subappaltatore, l’intervento della stazione appaltante opererà nei limiti del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore e, una volta soddisfatta l’irregolarità di quest’ultimo, la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento all’appaltatore regolare (qualora sussistano somme residue).
Anche in questo caso vale la regola del criterio proporzionale nel caso in cui il debito nei confronti degli istituti sia maggiore rispetto all’importo di intervento della stazione appaltante.
Modalità di pagamento
Sono in atto contatti con l’Agenzia delle Entrate per introdurre nell’attuale modello F24 un nuovo codice identificativo per l’intervento sostitutivo.
Nel frattempo, le stazioni appaltanti effettueranno il pagamento dell’intervento sostitutivo mediante accredito sul conto corrente bancario della Sede che ha attestato l’irregolarità, salvo il caso in cui siano in corso procedure particolari (procedure concorsuali o crediti iscritti al ruolo) per le quali è necessario seguire la normativa di riferimento.
Flusso operativo
L’Inail ha fornito alcune indicazione relative ai casi in cui, stante il continuo flusso di pagamenti e di sistemazioni contabili, possa accadere che tra l’attestazione dell’irregolarità contributiva e l’intervento sostitutivo vi siano dei cambiamenti degli importi, nel senso che l’inadempienza contributiva sia nel frattempo diminuita.
1) La stazione appaltante, ricevuto il Durc irregolare, deve manifestare la volontà di attivare l’intervento sostitutivo, mediante posta elettronica o Pec, compilando il modulo allegato e indicando l’importo dell’intervento.
2) La sede Inail, ricevuta la richiesta della stazione appaltante:
a) verifica l’inadempienza contributiva ed eventuali cambiamenti tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione della stazione appaltante;
b) comunica al responsabile del procedimento il codice IBAN della sede e se l’importo nel frattempo si sia eventualmente ridotto, attraverso appositi moduli a disposizioni delle sedi Inail;
in considerazione della possibilità di più interventi sostitutivi, l’Inail ha invitato le propri sedi territoriali ad una gestione veloce delle pratiche, stante il mutare degli importi proprio in considerazione di più interventi sostitutivi e al fine di evitare pertanto incassi non dovuti.
3) La stazione appaltante paga quindi tramite accredito bancario nel più breve tempo possibile proprio per evitare incroci con altri versamenti da parte di altre stazioni appaltanti.
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