SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DEFINITIVAMENTE
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Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” (DDL 3184-B/S).
L`Aula ha licenziato, in terza lettura, il disegno di legge in oggetto con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze identico a quello della Camera dei Deputati.
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si vedano le
Sintesi nn. 14/2012 e 16/2012.
Il provvedimento reca, in particolare, misure di semplificazione tributaria e di potenziamento delle procedure di accertamento.
Il decreto legge, in scadenza il 1° maggio 2012, nella settimana di riferimento è stato approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze (vedi dopo).
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
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Decreto legge n. 29 del 24 marzo 2012 recante “Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214″ (DDL 3221/S).
La Commissione Industria ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Viene rivista la disposizione del testo sull`istituzione dell`Osservatorio per l`erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, prevedendo, tra l`altro, che alle riunioni dello stesso partecipino un rappresentate delle Associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale consumatori e utenti, un rappresentante dell`Associazione bancaria italiana, un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali e tre rappresentanti indicati dalle Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Viene, altresì, previsto che l`Osservatorio – da costituirsi presso il Ministero dell`economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento – svolgerà le seguenti funzioni:
– monitorare l`andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario con riguardo alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili;
– richiedere alla Banca d`Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate;
– elaborare semestralmente le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizzare l`attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l`accesso al credito, formulando eventuali proposte in un “Dossier sul credito” messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati;
– promuovere la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.
Viene, inoltre, previsto che ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all`Arbitro Bancario Finanziario, di cui all`articolo 128-bis, del D.Lgs 385/1993, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell`istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L`Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione
Emend. 1.200 (testo 2) a firma dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene rivisto l`art. 5-ter del DL 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, sul rating di legalità delle imprese. Al riguardo, viene precisato che il rating viene elaborato dall`Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di parte, per le imprese che raggiungano un fatturato minimo di 2 milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo criteri e modalità stabilite da un regolamento dell`Autorità da emanarsi entro 90 giorni dall`entrata in vigore del decreto legge in oggetto. Al fine dell`attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni.
Resta confermato che del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè in sede di accesso al credito bancario, secondo le
modalità stabilite in un decreto del Ministro dell`economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dall`entrata in vigore della disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d`Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.
Emend. 1.63 (testo 2) a firma di Parlamentari
Il provvedimento, in particolare, è volto a modificare l`articolo 27-bis del decreto-legge 1/2012, limitando la nullità delle clausole che prevedono commissioni a favore delle banche, a fronte di concessione, messa a disposizione, mantenimento od utilizzo di linee di credito, ai casi in cui dette clausole sono stipulate in violazione delle disposizioni applicative in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.
Il decreto legge, in scadenza il 23 maggio 2012, passa ora all`esame dell`Aula.
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Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento ” (DDL 3184-B/S).
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno approvato, in terza lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati.
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato definitivamente dall`Aula.
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DDL su “Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonchè di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie ” (DDL 3162/S).
La Commissione Territorio e Ambiente ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Viene introdotta , tra l`altro, una disposizione di modifica dell`art.195 del D.Lgs 152/2006 con cui si aggiunge tra le competenze dello Stato l`adozione delle direttive per la definizione e l`aggiornamento dei capitolati speciali d`appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l`impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso, nonchè degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all`articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2011, del 9 marzo 2011. Viene, altresì, modificato l`art.206 del D.Lgs 152, prevedendo che gli accordi e contratti di programma stipulati dal Ministero dell`Ambiente al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, possono avere ad oggetto anche l`impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell`ambito dell`acquisto di beni, dando priorità, tra l`altro, ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione.
Emend. 3.0.100 a firma del Relatore
Viene introdotta una norma con cui si prevede che in tutti i casi in cui possono essere imposte dalle autorità competenti misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell`entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Emend. 3.0.600 a firma del Relatore
Viene disposto che nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell`ambiente o a Fondi istituiti dalla legge, comunque funzionali all`attuazione di politiche ambientali, deve essere indicato sul sito web del Ministero, con aggiornamento almeno trimestrale, l`andamento effettivo dei flussi di riassegnazione.
Emend. 3.0.700 a firma del Relatore
Allo scopo di massimizzare l`efficacia e l`efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, vengono attribuite all`Ispettorato generale di cui all`art. 17, comma 2, del dl 195/2009, convertito dalla L.26/2010, le funzioni in materia di difesa dei suolo di competenza del Ministero dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Emend. 3.0.3000 a firma di Parlamentari
A modifica dell`art.14, comma 4, lett.f) del DL 5/2012, convertito dalla L.35/2012, sulla semplificazione dei controlli alle imprese, tra i criteri di delega a cui devono essere informati i regolamenti del Governo da adottarsi a tale scopo, viene prevista la razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell`Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS di cui al Reg.CE n. 1221/2009.
Emend. 3.0.92 (testo 2) a firma del Relatore
Articolo aggiuntivo
Viene previsto che, fermo restando quanto previsto dall`articolo 49 del DL 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all`interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell`ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto dei valori di cui all`Allegato 5 alla Parte IV del Dlgs 152/2006.
Emend. 1.0.12 a firma di parlamentari
Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si vedano le
Sintesi nn. 6/2012 e 7/2012.
Il provvedimento, che in corso d`esame in Commissione ha cambiato il titolo in “Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, N.152 e altre disposizioni in materia ambientale”, interviene, tra l`altro, sul D.Lgs 152/2006 (Codice ambientale), modificando le disposizioni in tema di: sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato; autorizzazioni per l`esercizio degli impianti di recupero o smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali; misure per incrementare la raccolta differenziata ed il recupero di prodotti o materiali residui che non sono rifiuti.
Il disegno di legge passa ora all`esame dell`Aula.