Il Ministero del lavoro, con l’allegato interpello n. 16/2012, ha fornito chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell’apprendistato contemplata dal d.lgs. n. 167/2011.
Il dicastero ha precisato che la contrattazione collettiva può legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, che tuttavia non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato, ma solo ai fini della definizione del Piano Formativo Individuale (PFI), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2 del Testo Unico sull’apprendistato.
Un ruolo autorizzativo degli Enti bilaterali non è rinvenibile neppure nell’art. 4 inerente l’apprendistato professionalizzante, tipologia per la quale il legislatore ha demandato agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi il solo compito di definire la durata e le modalità di erogazione della formazione tecnico-professionale e specialistica.
Almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è quindi un obbligo di sottoporre il PFI all’Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale.
In ogni caso sarebbe escluso l’obbligo di iscriversi all’Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità.
Tuttavia – evidenzia il Ministero – una forma di controllo sui profili formativi del contratto da parte dell’Ente bilaterale rappresenta comunque una valida opportunità e una garanzia circa la corretta declinazione del PFI.
Il coinvolgimento dell’Ente può costituire un elemento significativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare sul corretto adempimento dell’obbligo formativo. Pertanto, il personale ispettivo sarà chiamato a concentrare l’attenzione proprio su quei contratti di apprendistato e quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’Ente bilaterale di riferimento.
L’interpello, sottolinea, inoltre, che in caso di richiesta di parere di conformità, le modifiche o le integrazioni proposte dall’Ente al PFI rappresentano un elemento che dovrà essere recepito nel provvedimento di disposizione adottato dal personale ispettivo in sede di controllo sull’adempimento agli obblighi formativi, acquistando così una efficacia precettiva garantita anche da sanzione amministrativa.
Il controllo da parte dell’Ente bilaterale avrà comunque ad oggetto la “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali di valida costituzione del rapporto, la cui carenza è sanzionabile esclusivamente dal personale ispettivo o a seguito di eventuale iniziativa del lavoratore in sede contenziosa.
Viene, infine, chiarito che qualora il datore di lavoro intenda recedere dal rapporto di apprendistato, nelle ipotesi in cui il lavoratore si trovi in un periodo in cui vige il divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità oppure in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall’ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale, ecc.), il periodo di preavviso di cui all’art. 2118 c.c. dovrà decorrere dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra richiamati.
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