Si fa seguito alla comunicazione del 20 giugno u.s., per segnalare che l’Inail, con l’allegata nota n. 4917 del 9 agosto 2012, ha comunicato i nuovi termini di sospensione del versamento contributivo e dei premi assicurativi, così come modificati dalla Legge n. 122/2012 di conversione del D.L. n. 74/2012.
Con riferimento agli adempimenti ed ai versamenti dei premi assicurativi di cui all’art.8, co.1, punto 1), già sospesi sino al 30 settembre 2012, è stato precisato che tali termini sono stati prorogati al 30 novembre 2012.
Anche il termine per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte dei soggetti di cui alla L. n. 12/79, originariamente fissato al 30 settembre 2012, è stato prorogatoal 30 novembre 2012.
Inoltre, il termine del 31 luglio 2012 previsto dall’art. 6, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, è stato modificato al 31 dicembre 2012.
Pertanto,per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa produttiva o di funzione nei Comuni interessati dal sisma,la notifica dei verbali di accertamento ispettivo e l’applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti della riscossione, saranno sospese fino a tale data.
E’ stato, inoltre, precisato che, sempre sino al 31 dicembre 2012, non rientrano nella computabilità del reddito da lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni indicati nell’allegato 1 al D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori anche se non residenti nei comuni indicati.
L’Istituto ha, infine, ricordato che per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti, è necessario far riferimento alle modalità indicate nella circolare; mentre per coloro che non abbiano già provveduto alla richiesta, il Ministero ha precisato che potranno produrre l’apposita domanda alla sede Inail competente, avvalendosi dei moduli forniti in allegato.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente si fa espresso riferimento alla nota in oggetto.
All.:c.s.