In relazione all`iter del disegno di legge recante “Disposizioni in favore dei territori di montagna” (
DDL 2566/S)
all`esame, in seconda lettura, della Commissione Bilancio del Senato, l’Associazione è tornata ad evidenziare, come già alla Camera dei Deputati (si veda precedente del 26 novembre 2010), le proprie proposte sui contenuti del provvedimento.
In particolare si è soffermata sull’articolo 4, comma 1, del testo che consente, nei comuni montani, l’affidamento di lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 euro, secondo la procedura di cui all’articolo 57, comma 6 del D.Lgs 163/2006 (Codice degli appalti pubblici), prevedendo che l’invito sia rivolto ad almeno dieci soggetti e che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sia pubblicato entro sette giorni dall’aggiudicazione definitiva. Al riguardo, l’Associazione ha rilevato l’opportunità di rendere coerente tale previsione con l’attuale disciplina per i contratti di lavori pubblici sotto soglia contenuta nell’articolo 122 del D.lgs. 163/2006.
L’art. 122 comma 7 del suddetto D.lgs 163/2006 è stato, infatti, modificato dal DL 70/2011 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), che ha elevato la soglia di importo entro la quale è possibile ricorrere liberamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, portandola a 1 milione di euro rispetto ai precedenti 500.000 euro ed ha rafforzato le garanzie a tutela dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione cui le stazioni appaltanti devono attenersi, aumentando da 5 a 10 il numero minimo di soggetti da invitare a presentare offerta, e prevedendo la pubblicazione dei loro nominativi nell’ambito dell’avviso sui risultati della procedura.
Inoltre, il suddetto DL 70/2011 ha confinato all’interno del comma 7 dell’art. 122 l’intera disciplina relativa alla procedura negoziata sotto soglia comunitaria.
Pertanto, l’Associazione ha evidenziato la necessità di eliminare dal testo la disposizione di cui all’art. 4, comma 1, in quanto il suo contenuto appare sostanzialmente ripetitivo rispetto all’art. 122, comma 7 del Codice degli appalti che, quale norma di carattere generale, trova senz’altro applicazione anche per gli appalti affidati dai comuni montani.
La proposta dell’ANCE è stata sostanzialmente condivisa e sarà oggetto di valutazione nel prosieguo dell’iter formativo del provvedimento.