SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (DDL 2156-B/S).
L’Aula ha licenziato, in terza lettura, il provvedimento in oggetto con la votazione di fiducia su un maxi-emendamento che riproduce, con limitate modifiche, il testo approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.
Il testo contiene misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nell’azione della pubblica amministrazione e per la trasparenza dell’attività amministrativa nonché introduce nel codice penale rilevanti modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione. In particolare, viene prevista, per l’efficacia dei controlli antimafia, l’istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati come maggiormente a rischio (c.d. “white list”). Nell’ambito delle misure volte alla trasparenza dell’attività amministrativa, viene, inoltre, disposto che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.
Nell’ambito delle disposizioni di modifica al Codice Penale, nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, viene riformulato il nuovo delitto “Traffico di influenze illecite”, prevedendo che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter c.p.(corruzione), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Con altra norma viene riformulata, altresì, la fattispecie prevista nell’art. 2635 del Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità), ora denominata “Corruzione tra privati” e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari. Al riguardo, viene precisato che si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
Viene, altresì, adeguata la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al DLgs 231/2001 con le nuove fattispecie introdotte relative a induzione indebita a dare o promettere utilità e alla corruzione tra privati.
Il provvedimento torna ora alla lettura della Camera dei Deputati.